Art. 19.
Esclusione  dei  legittimari o delle legittimarie del defunto o della
                  defunta dall'assunzione del maso
    l.  Qualora  la  designazione  dell'assuntore  o  dell'assuntrice
venisse  fatta  a  favore  di  eredi  non  legittimari o di eredi non
legittimarie   con   preferenza   rispetto   ai  discendenti  o  alle
discendenti del testatore o della testatrice, la valutazione del maso
chiuso  agli effetti della determinazione delle quote di legittima e'
effettuata in base ai valori agricoli medi determinati annualmente ai
sensi    della    legge    provinciale   15 aprile   1991,   n.   10,
sull'espropriazione,   senza   applicazione   del   coefficiente   di
rivalutazione;   nella   valutazione  e'  compreso  anche  il  valore
dell'annesso   rustico   e   la   cubatura   residenziale  utilizzata
esclusivamente per scopi agricoli.