Art. 19. Esclusione dei legittimari o delle legittimarie del defunto o della defunta dall'assunzione del maso l. Qualora la designazione dell'assuntore o dell'assuntrice venisse fatta a favore di eredi non legittimari o di eredi non legittimarie con preferenza rispetto ai discendenti o alle discendenti del testatore o della testatrice, la valutazione del maso chiuso agli effetti della determinazione delle quote di legittima e' effettuata in base ai valori agricoli medi determinati annualmente ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, sull'espropriazione, senza applicazione del coefficiente di rivalutazione; nella valutazione e' compreso anche il valore dell'annesso rustico e la cubatura residenziale utilizzata esclusivamente per scopi agricoli.