Art. 20. Determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso 1. Se il defunto o la defunta non ha disposto in riguardo all'assuntore/assuntrice o al prezzo di assunzione del maso e se gli interessati o le interessate non addivengono a un accordo tra di loro, l'assuntore o l'assuntrice e il prezzo di assunzione del maso sono determinati dal/dalla giudice in un unico procedimento. 2. Il presunto ricavo netto del maso proveniente dall'attivita' agricola e' capitalizzato a un tasso annuo del cinque per cento; quello risultante da un'attivita' economica secondaria non riguardante la lavorazione della terra e' capitalizzato al nove per cento annuo. 3. I diritti e i fattori di produzione connessi alla conduzione del maso del defunto della defunta al momento dell'assunzione di un maso chiuso passano a titolo gratuito all'assuntoreo all'assuntrice del maso. 4. Beni utilizzati a scopi non agricoli, sempreche' siano di minore rilevanza economica, ma connessi al maso in modo tale che un eventuale distacco comporterebbe grave pregiudizio per la conduzione del maso, non vengono stimati separatamente. La stima separata non viene eseguita anche per beni la cui permanenza al maso sia necessaria per altri motivi, sempreche' servano per l'esercizio di un'attivita' non prevalente anche a scopi agricoli. 5. Se il maso chiuso e' gravato da diritti di usufrutto, uso o abitazione, da servitu' o da oneri reali, essi sono stimati separatamente e il loro valore e' defalcato dal valore di assunzione calcolato. 6. Per la stima dei boschi facenti parte del maso chiuso a cura del consulente tecnico o della consulente tecnica nominato/a ai sensi dell'art. 23, deve essere interpellata l'autorita' forestale provinciale, per conoscere quali potranno essere le utilizzazioni realizzabili nel tempo e in rapporto alle norme vigenti in materia forestale.