Art. 20.
Determinazione  dell'assuntore  o  dell'assuntrice  e  del  prezzo di
                         assunzione del maso
    1.  Se  il  defunto  o  la  defunta  non  ha disposto in riguardo
all'assuntore/assuntrice  o al prezzo di assunzione del maso e se gli
interessati  o  le  interessate  non  addivengono a un accordo tra di
loro,  l'assuntore  o l'assuntrice e il prezzo di assunzione del maso
sono determinati dal/dalla giudice in un unico procedimento.
    2.  Il  presunto ricavo netto del maso proveniente dall'attivita'
agricola  e'  capitalizzato  a  un  tasso annuo del cinque per cento;
quello   risultante   da   un'attivita'   economica   secondaria  non
riguardante  la  lavorazione della terra e' capitalizzato al nove per
cento annuo.
    3.  I  diritti e i fattori di produzione connessi alla conduzione
del  maso  del defunto della defunta al momento dell'assunzione di un
maso  chiuso  passano a titolo gratuito all'assuntoreo all'assuntrice
del maso.
    4.  Beni  utilizzati  a  scopi  non agricoli, sempreche' siano di
minore  rilevanza  economica, ma connessi al maso in modo tale che un
eventuale  distacco comporterebbe grave pregiudizio per la conduzione
del  maso,  non  vengono stimati separatamente. La stima separata non
viene  eseguita  anche  per  beni  la  cui  permanenza  al  maso  sia
necessaria  per  altri  motivi, sempreche' servano per l'esercizio di
un'attivita' non prevalente anche a scopi agricoli.
    5.  Se  il  maso chiuso e' gravato da diritti di usufrutto, uso o
abitazione,   da  servitu'  o  da  oneri  reali,  essi  sono  stimati
separatamente  e il loro valore e' defalcato dal valore di assunzione
calcolato.
    6.  Per  la stima dei boschi facenti parte del maso chiuso a cura
del consulente tecnico o della consulente tecnica nominato/a ai sensi
dell'art.   23,   deve   essere  interpellata  l'autorita'  forestale
provinciale,  per  conoscere  quali  potranno essere le utilizzazioni
realizzabili  nel  tempo  e in rapporto alle norme vigenti in materia
forestale.