Art. 21.
                     Tentativo di conciliazione
    1.   Chi  intende  proporre  in  giudizio  una  domanda  relativa
all'ordinamento  dei  masi chiusi e' tenuto/a a esperire il tentativo
di  conciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n.
203,  in  cui la ripartizione agricoltura della provincia autonoma di
Bolzano-Alto     Adige    sostituisce    l'ispettorato    provinciale
dell'agricoltura.
    2.     Su     proposta    dell'assessore/assessora    provinciale
all'agricoltura   la  giunta  provinciale  puo'  incaricare  un'altra
persona  idonea  invece  del direttore della ripartizione provinciale
agricoltura,  conferendole  le relative mansioni. In questo caso alla
persona cosi' nominata verra' messo/a a disposizione un funzionario o
una   funzionaria   della  ripartizione  provinciale  agricoltura  in
qualita' di segretario/a.
    3. Al tentativo di conciliazione possono partecipare su richiesta
d'ufficio uno/a o due esperti/e in agricoltura.