Art. 21. Tentativo di conciliazione 1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi e' tenuto/a a esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige sostituisce l'ispettorato provinciale dell'agricoltura. 2. Su proposta dell'assessore/assessora provinciale all'agricoltura la giunta provinciale puo' incaricare un'altra persona idonea invece del direttore della ripartizione provinciale agricoltura, conferendole le relative mansioni. In questo caso alla persona cosi' nominata verra' messo/a a disposizione un funzionario o una funzionaria della ripartizione provinciale agricoltura in qualita' di segretario/a. 3. Al tentativo di conciliazione possono partecipare su richiesta d'ufficio uno/a o due esperti/e in agricoltura.