Art. 22.
                      Procedimento giudiziario
    1. Per i contenziosi diretti a far valere un diritto in relazione
all'applicazione  della  presente  legge e' competente esclusivamente
il/la giudice del luogo in cui il maso chiuso e' intavolato nel libro
fondiario.
    2. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti
la  determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso chiuso e
la   determinazione   del   prezzo  di  assunzione  si  osservano  le
disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice
di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'art.
410  del  codice  di  procedura  civile  sara'  esperito dinanzi alla
ripartizione  provinciale  agricoltura  della  provincia  autonoma di
Bolzano-Alto  Adige  ai sensi dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982,
n. 203.