Art. 22. Procedimento giudiziario 1. Per i contenziosi diretti a far valere un diritto in relazione all'applicazione della presente legge e' competente esclusivamente il/la giudice del luogo in cui il maso chiuso e' intavolato nel libro fondiario. 2. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 410 del codice di procedura civile sara' esperito dinanzi alla ripartizione provinciale agricoltura della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ai sensi dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.