Art. 23.
        Consulenti ed elenco provinciale dei/delle consulenti
    1.  Se  la  natura  della controversia lo richiede, il/la giudice
nomina uno/una o piu' consulenti tecnici/tecniche fra i laureati e le
laureate  in  materia  agraria  o  forestale,  compresi/e in apposito
elenco  ufficiale  redatto  dalla  giunta  provinciale e trasmesso al
presidente/alla  presidente  del  tribunale.  La  giunta  provinciale
compila  questo  elenco  includendovi, su domanda degli interessati o
delle  interessate,  tutti/tutte coloro che siano iscritti/e all'albo
professionale  della  provincia  autonoma  di  Bolzano-Alto  Adige da
almeno  tre  anni  e  che  abbiano  adeguata  conoscenza delle lingue
italiana e tedesca. L'elenco deve essere aggiornato annualmente.