Art. 24.
             Prezzo di assunzione ed eventuali riduzioni
    1.  Divenuta  definitiva  la  sentenza che determina il prezzo di
assunzione del maso, l'erede che non si avvalga della facolta' di cui
al  comma  2  diventa  assuntore  o  assuntrice del maso e debitore o
debitrice  della  massa  ereditaria  per  l'ammontare  del  prezzo di
assunzione determinato nella sentenza.
    2.  Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui e'
divenuta  definitiva  la  sentenza  di  determinazione  del prezzo di
assunzione,  l'avente diritto all'assunzione puo' dichiarare con atto
scritto  da consegnare al/alla giudice, di non voler assumere il maso
al prezzo determinato. In tale caso il/la giudice ordina la citazione
dei coeredi o delle coeredi e fissa l'udienza.
    3.  All'udienza fissata i coeredi o le coeredi possono dichiarare
di  essere  disposti/e ad assumere il maso al prezzo determinato. Nel
verbale dell'udienza il/la giudice da' atto delle dichiarazioni fatte
dai  coeredi  o  dalle coeredi e determina l'assuntore o l'assuntrice
del  maso.  Fra  piu' dichiaranti, l'avente diritto all'assunzione e'
scelto/a secondo l'ordine di preferenza di cui all'art. 14.
    4.  In  mancanza  di  dichiarazioni  di assunzione, il/la giudice
all'udienza  stessa  diminuisce di un sesto il prezzo precedentemente
determinato  e  fissa nuova udienza per le eventuali dichiarazioni di
assunzione  del  maso  al  prezzo  cosi'  ridotto. La riduzione di un
ulteriore  sesto continua finche' uno dei coeredi o una delle coeredi
dichiara di assumere il maso.