Art. 24.
Prezzo di assunzione ed eventuali riduzioni
1. Divenuta definitiva la sentenza che determina il prezzo di
assunzione del maso, l'erede che non si avvalga della facolta' di cui
al comma 2 diventa assuntore o assuntrice del maso e debitore o
debitrice della massa ereditaria per l'ammontare del prezzo di
assunzione determinato nella sentenza.
2. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui e'
divenuta definitiva la sentenza di determinazione del prezzo di
assunzione, l'avente diritto all'assunzione puo' dichiarare con atto
scritto da consegnare al/alla giudice, di non voler assumere il maso
al prezzo determinato. In tale caso il/la giudice ordina la citazione
dei coeredi o delle coeredi e fissa l'udienza.
3. All'udienza fissata i coeredi o le coeredi possono dichiarare
di essere disposti/e ad assumere il maso al prezzo determinato. Nel
verbale dell'udienza il/la giudice da' atto delle dichiarazioni fatte
dai coeredi o dalle coeredi e determina l'assuntore o l'assuntrice
del maso. Fra piu' dichiaranti, l'avente diritto all'assunzione e'
scelto/a secondo l'ordine di preferenza di cui all'art. 14.
4. In mancanza di dichiarazioni di assunzione, il/la giudice
all'udienza stessa diminuisce di un sesto il prezzo precedentemente
determinato e fissa nuova udienza per le eventuali dichiarazioni di
assunzione del maso al prezzo cosi' ridotto. La riduzione di un
ulteriore sesto continua finche' uno dei coeredi o una delle coeredi
dichiara di assumere il maso.