Art. 24. Prezzo di assunzione ed eventuali riduzioni 1. Divenuta definitiva la sentenza che determina il prezzo di assunzione del maso, l'erede che non si avvalga della facolta' di cui al comma 2 diventa assuntore o assuntrice del maso e debitore o debitrice della massa ereditaria per l'ammontare del prezzo di assunzione determinato nella sentenza. 2. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui e' divenuta definitiva la sentenza di determinazione del prezzo di assunzione, l'avente diritto all'assunzione puo' dichiarare con atto scritto da consegnare al/alla giudice, di non voler assumere il maso al prezzo determinato. In tale caso il/la giudice ordina la citazione dei coeredi o delle coeredi e fissa l'udienza. 3. All'udienza fissata i coeredi o le coeredi possono dichiarare di essere disposti/e ad assumere il maso al prezzo determinato. Nel verbale dell'udienza il/la giudice da' atto delle dichiarazioni fatte dai coeredi o dalle coeredi e determina l'assuntore o l'assuntrice del maso. Fra piu' dichiaranti, l'avente diritto all'assunzione e' scelto/a secondo l'ordine di preferenza di cui all'art. 14. 4. In mancanza di dichiarazioni di assunzione, il/la giudice all'udienza stessa diminuisce di un sesto il prezzo precedentemente determinato e fissa nuova udienza per le eventuali dichiarazioni di assunzione del maso al prezzo cosi' ridotto. La riduzione di un ulteriore sesto continua finche' uno dei coeredi o una delle coeredi dichiara di assumere il maso.