Art. 26.
         Pagamento del prezzo di assunzione agli/alle eredi
    1.  Nella  divisione  dell'asse  ereditario deve comprendersi, in
surrogazione  del  maso,  l'importo  posto  a carico dell'assuntore o
assuntrice quale debito, a norma dell'art. 20.
    2.  La  divisione  fra  i/le  coeredi,  compreso/a  l'assuntore o
l'assuntrice,  avviene  peraltro  secondo  le disposizioni del codice
civile e dell'art. 27.