Art. 27.
           Dilazione di pagamento del prezzo di assunzione
    1.  Su  richiesta  dell'assuntore  o dell'assuntrice del maso, la
commissione  locale per i masi chiusi puo' concedere per il pagamento
delle somme dovute ai coeredi o alle coeredi un termine non superiore
a cinque anni dall'assunzione effettiva del maso. Ove si trattasse di
coeredi minorenni, il/la giudice, sentiti il/la legale rappresentante
dei/delle  minorenni  e la commissione locale per i masi chiusi, puo'
disporre  una  proroga  per  il  pagamento  del  conguaglio  fino  al
raggiungimento della maggiore eta'.
    2.  Per  tutte  le  somme  dovute  ai  coeredi  o alle coeredi e'
prevista  ipoteca  legale,  salvo  esplicita  rinuncia  da  parte dei
coeredi  o  delle  coeredi.  Gli  importi  dovuti sono da adeguare, a
partire  dalla  loro scadenza, alla variazione dell'indice dei prezzi
al   consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati,  accertata
dall'Istituto provinciale di statistica.
    3. Se il maso viene trasferito per atto tra vivi a un terzo prima
della scadenza del termine concesso, le somme di conguaglio spettanti
ai coeredi o alle coeredi diventano esigibili con effetto immediato.
    4. Per le somme di conguaglio il cui pagamento e' stato prorogato
dalla  commissione  locale  per  i  masi chiusi o dal/dalla giudice a
norma  del  presente  articolo, devono essere corrisposti annualmente
gli  interessi  legali  con  decorrenza dal giorno in cui e' divenuta
definitiva la determinazione del prezzo di assunzione.