Art. 28. Disciplina ereditaria nel caso di piu' masi chiusi 1. Se l'eredita' comprende piu' masi chiusi e subentrano piu' eredi ai sensi dell'art. 14. questi/e sono singolarmente chiamati/e all'assunzione di un maso secondo l'ordine stabilito dalla presente legge e nello stesso ordine spetta loro la scelta fra i vari masi. Si ripete lo stesso procedimento, se esistono piu' masi che eredi. I/le discendenti di un erede defunto o di un'erede defunta subentrano al suo posto. Fra questi ultimi o queste ultime la scelta spetta a colui o colei che ha precedenza secondo l'ordine previsto dall'art. 14. 2. Se il coniuge superstite o uno degli eredi/una delle eredi e' comproprietario o comproprietaria di piu' masi facenti parte dell'eredita', il suo diritto ad assumere la porzione vacante e' limitato a uno dei masi in comproprieta' di sua scelta.