Art. 28.
         Disciplina ereditaria nel caso di piu' masi chiusi
    1.  Se  l'eredita'  comprende  piu' masi chiusi e subentrano piu'
eredi  ai  sensi dell'art. 14. questi/e sono singolarmente chiamati/e
all'assunzione  di  un maso secondo l'ordine stabilito dalla presente
legge e nello stesso ordine spetta loro la scelta fra i vari masi. Si
ripete  lo stesso procedimento, se esistono piu' masi che eredi. I/le
discendenti  di  un erede defunto o di un'erede defunta subentrano al
suo posto. Fra questi ultimi o queste ultime la scelta spetta a colui
o colei che ha precedenza secondo l'ordine previsto dall'art. 14.
    2.  Se il coniuge superstite o uno degli eredi/una delle eredi e'
comproprietario   o   comproprietaria  di  piu'  masi  facenti  parte
dell'eredita',  il  suo  diritto  ad  assumere la porzione vacante e'
limitato a uno dei masi in comproprieta' di sua scelta.