Art. 29.
                  Divisione ereditaria suppletoria
    1.  Se  l'assuntore  o  l'assuntrice  trasferisce  il  diritto di
proprieta'   del   maso   o  parti  del  medesimo  entro  dieci  anni
dall'apertura della successione con uno o piu' atti tra vivi a favore
di  terzi,  e'  tenuto/a  a  versare  alla  massa  ereditaria  per la
divisione  suppletoria  la differenza tra il ricavo conseguibile e il
prezzo  di  assunzione.  Per  parti  del  maso il calcolo viene fatto
rapportando  il  loro prezzo di assunzione a quello dell'intero maso.
Dal  ricavo conseguibile va detratto il valore di eventuali migliorie
realizzate dall'assuntore o dall'assuntrice.
    2.  Il  diritto  di  chiedere la divisione ereditaria suppletoria
spetta  ai/alle  coeredi  e  ai/alle loro discendenti, fatte salve le
disposizioni di legge sulla divisione ereditaria ordinaria.
    3.  L'obbligo alla divisione ereditaria suppletoria vale anche in
caso di esecuzione forzata o di espropriazione di un maso chiuso o di
parte   di  esso.  In  tali  casi  il  prezzo  ricavato  dall'asta  o
l'indennita'  di  esproprio  costituiscono  oggetto  della  divisione
ereditaria suppletoria.
    4. Qualora la persona obbligata di cui al comma 1, entro due anni
dal   momento  in  cui  sorge  l'obbligo  alla  divisione  ereditaria
suppletoria,  intenda  acquistare  in  provincia  di  Bolzano un maso
ovvero  terreni  agricoli  o forestali equivalenti destinati a essere
incorporati  nel  maso,  oppure  intenda  investire  il  ricavato  in
miglioramenti straordinari del maso, puo' sospendere il versamento ai
coeredi   o  alle  coeredi  per  lo  stesso  periodo  e  dedurre  gli
investimenti effettuati, a condizione che dia immediata comunicazione
ai   coeredi   stessi   o   alle   coeredi  stesse  dell'alienazione,
dell'esecuzione  forzata  o dell'esproprio e costituisca una garanzia
per  i  diritti  spettanti  ai coeredi o alle coeredi per il predetto
periodo.
    5. L'obbligo alla divisione ereditaria suppletoria vale anche per
il maso e i terreni acquistati ai sensi del comma 4.
    6.  La  divisione  ereditaria suppletoria ai sensi del comma 1 e'
esclusa  nel caso in cui il trasferimento del maso chiuso avvenga tra
parenti  in  linea  diretta  o  a  favore  del coniuge convivente. Il
diritto  alla  divisione  ereditaria  suppletoria rimane tuttavia nei
confronti  del  nuovo assuntore o della nuova assuntrice per il tempo
rimanente fino al raggiungimento dei dieci anni.