Art. 29.
Divisione ereditaria suppletoria
1. Se l'assuntore o l'assuntrice trasferisce il diritto di
proprieta' del maso o parti del medesimo entro dieci anni
dall'apertura della successione con uno o piu' atti tra vivi a favore
di terzi, e' tenuto/a a versare alla massa ereditaria per la
divisione suppletoria la differenza tra il ricavo conseguibile e il
prezzo di assunzione. Per parti del maso il calcolo viene fatto
rapportando il loro prezzo di assunzione a quello dell'intero maso.
Dal ricavo conseguibile va detratto il valore di eventuali migliorie
realizzate dall'assuntore o dall'assuntrice.
2. Il diritto di chiedere la divisione ereditaria suppletoria
spetta ai/alle coeredi e ai/alle loro discendenti, fatte salve le
disposizioni di legge sulla divisione ereditaria ordinaria.
3. L'obbligo alla divisione ereditaria suppletoria vale anche in
caso di esecuzione forzata o di espropriazione di un maso chiuso o di
parte di esso. In tali casi il prezzo ricavato dall'asta o
l'indennita' di esproprio costituiscono oggetto della divisione
ereditaria suppletoria.
4. Qualora la persona obbligata di cui al comma 1, entro due anni
dal momento in cui sorge l'obbligo alla divisione ereditaria
suppletoria, intenda acquistare in provincia di Bolzano un maso
ovvero terreni agricoli o forestali equivalenti destinati a essere
incorporati nel maso, oppure intenda investire il ricavato in
miglioramenti straordinari del maso, puo' sospendere il versamento ai
coeredi o alle coeredi per lo stesso periodo e dedurre gli
investimenti effettuati, a condizione che dia immediata comunicazione
ai coeredi stessi o alle coeredi stesse dell'alienazione,
dell'esecuzione forzata o dell'esproprio e costituisca una garanzia
per i diritti spettanti ai coeredi o alle coeredi per il predetto
periodo.
5. L'obbligo alla divisione ereditaria suppletoria vale anche per
il maso e i terreni acquistati ai sensi del comma 4.
6. La divisione ereditaria suppletoria ai sensi del comma 1 e'
esclusa nel caso in cui il trasferimento del maso chiuso avvenga tra
parenti in linea diretta o a favore del coniuge convivente. Il
diritto alla divisione ereditaria suppletoria rimane tuttavia nei
confronti del nuovo assuntore o della nuova assuntrice per il tempo
rimanente fino al raggiungimento dei dieci anni.