Art. 30.
     Assunzione di una quota di comproprieta' di un maso chiuso
    1.  Nei casi in cui la successione abbia per oggetto una quota di
comproprieta' di un maso chiuso, l'erede chiamato/a all'assunzione ha
diritto di assumere la quota medesima ai sensi degli articoli da 14 a
20;  non  sono  pregiudicati  i  diritti degli altri comproprietari o
delle altre comproprietarie.
    2.  In caso di vendita di singole quote di comproprieta' del maso
chiuso o di assegnazione delle stesse in via di divisione, il diritto
di  prelazione  spetta  al comproprietario o alla comproprietaria che
lavora  il  maso.  Detto  diritto  di prelazione ha la precedenza nei
confronti di diritti di prelazione previsti da altre norme.
    3.  Per  quanto  riguarda  le  forme procedurali si applicano, in
quanto  compatibili,  le  disposizioni della legge 26 maggio 1965, n.
590, e successive modifiche.
    4.   Nel   caso   in  cui  nessuno  dei  comproprietari  o  delle
comproprietarie  abbia  i  requisiti  previsti o l'avente diritto non
intenda  esercitare  il  diritto di prelazione, trova applicazione la
norma dell'art. 732 del codice civile.