Art. 30. Assunzione di una quota di comproprieta' di un maso chiuso 1. Nei casi in cui la successione abbia per oggetto una quota di comproprieta' di un maso chiuso, l'erede chiamato/a all'assunzione ha diritto di assumere la quota medesima ai sensi degli articoli da 14 a 20; non sono pregiudicati i diritti degli altri comproprietari o delle altre comproprietarie. 2. In caso di vendita di singole quote di comproprieta' del maso chiuso o di assegnazione delle stesse in via di divisione, il diritto di prelazione spetta al comproprietario o alla comproprietaria che lavora il maso. Detto diritto di prelazione ha la precedenza nei confronti di diritti di prelazione previsti da altre norme. 3. Per quanto riguarda le forme procedurali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche. 4. Nel caso in cui nessuno dei comproprietari o delle comproprietarie abbia i requisiti previsti o l'avente diritto non intenda esercitare il diritto di prelazione, trova applicazione la norma dell'art. 732 del codice civile.