Art. 31.
           Diritto all'integrazione della quota spettante
    l.  Il  diritto  dei  legittimari  o delle legittimarie non viene
pregiudicato dalle disposizioni della presente legge.
    2.  L'integrazione  della  quota  riservata ai legittimari o alle
legittimarie,  dovuta  dall'assuntore  o  dall'assuntrice  del  maso,
avviene  con  il  pagamento  di  un corrispondente importo in denaro,
determinato a norma dell'art. 20, anziche' in natura.
    3.  In  ogni  caso, sia quando la legge impone la collazione, sia
agli  effetti della riunione presunta, per determinare le quote della
successione  nella  legittima  la  valutazione  del  maso chiuso deve
essere fatta in applicazione dei criteri indicati nell'art. 20.