Art. 32.
Assunzione  del maso di comune, accordo e ricorso per il rilascio del
                       certificato di eredita'
    1.  In  qualunque  momento del procedimento per la determinazione
dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso,
gli  eredi  o le eredi, purche' vi sia unanimita', possono dichiarare
di  essersi  accordati/e  circa  l'erede  cui  spetti  il  diritto di
assunzione,  circa l'ammontare del prezzo, le modalita' di pagamento,
le prestazioni e gli altri oneri e diritti inerenti alla successione.
Di  tale accordo viene fatta menzione nel ricorso per il rilascio del
certificato  di  eredita'; in tale caso il/la giudice deve verificare
l'accordo  raggiunto  in conformita' all'art. 16 della legge tavolare
emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e darne conferma nel
certificato da rilasciare conformemente.
    2.  Se  il/la  giudice  ha determinato il valore del maso a norma
dell'art.  20,  la  relativa  sentenza  e' allegata al ricorso per il
rilascio  del  certificato  di  eredita'. Nel certificato di eredita'
il/la   giudice  assegna  il  maso  all'assuntore  o  all'assuntrice,
dichiarandolo   debitore   o   dichiarandola  debitrice  della  massa
ereditaria  per  l'ammontare  del valore del maso. Nel contempo il/la
giudice,  sentite  le  parti,  fissa con equo apprezzamento l'importo
massimo  per il quale deve essere iscritta, assieme all'intavolazione
del diritto di proprieta' a nome dell'assuntore o dell'assuntrice del
maso,  l'ipoteca cauzionale per le quote di ogni singolo coerede o di
ogni  singola  coerede,  fatta  salva  la  facolta'  dell'assuntore o
dell'assuntrice  del  maso  di  dimostrare  al  giudice  tavolare  il
raggiungimento  di  un  accordo  con  i  coeredi o le coeredi, ovvero
l'avvenuto pagamento delle loro quote ereditarie.
    3.  Qualora  l'eredita'  comprendente il maso chiuso sia devoluta
anche  a discendenti minorenni, su richiesta del/della rappresentante
legale  dei  minorenni  o delle minorenni, l'assunzione del maso puo'
essere    rinviata   dal/dalla   giudice   fino   al   raggiungimento
della maggiore  eta'  del/della  coerede piu' giovane, senza tuttavia
andare  oltre  il  raggiungimento  del  31o  anno di eta' dell'avente
diritto  all'assunzione. In tale caso il/la giudice indica il termine
dell'assunzione  nel  certificato  di  eredita',  decretandone  anche
l'annotazione nel libro fondiario.