Art. 32. Assunzione del maso di comune, accordo e ricorso per il rilascio del certificato di eredita' 1. In qualunque momento del procedimento per la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, gli eredi o le eredi, purche' vi sia unanimita', possono dichiarare di essersi accordati/e circa l'erede cui spetti il diritto di assunzione, circa l'ammontare del prezzo, le modalita' di pagamento, le prestazioni e gli altri oneri e diritti inerenti alla successione. Di tale accordo viene fatta menzione nel ricorso per il rilascio del certificato di eredita'; in tale caso il/la giudice deve verificare l'accordo raggiunto in conformita' all'art. 16 della legge tavolare emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e darne conferma nel certificato da rilasciare conformemente. 2. Se il/la giudice ha determinato il valore del maso a norma dell'art. 20, la relativa sentenza e' allegata al ricorso per il rilascio del certificato di eredita'. Nel certificato di eredita' il/la giudice assegna il maso all'assuntore o all'assuntrice, dichiarandolo debitore o dichiarandola debitrice della massa ereditaria per l'ammontare del valore del maso. Nel contempo il/la giudice, sentite le parti, fissa con equo apprezzamento l'importo massimo per il quale deve essere iscritta, assieme all'intavolazione del diritto di proprieta' a nome dell'assuntore o dell'assuntrice del maso, l'ipoteca cauzionale per le quote di ogni singolo coerede o di ogni singola coerede, fatta salva la facolta' dell'assuntore o dell'assuntrice del maso di dimostrare al giudice tavolare il raggiungimento di un accordo con i coeredi o le coeredi, ovvero l'avvenuto pagamento delle loro quote ereditarie. 3. Qualora l'eredita' comprendente il maso chiuso sia devoluta anche a discendenti minorenni, su richiesta del/della rappresentante legale dei minorenni o delle minorenni, l'assunzione del maso puo' essere rinviata dal/dalla giudice fino al raggiungimento della maggiore eta' del/della coerede piu' giovane, senza tuttavia andare oltre il raggiungimento del 31o anno di eta' dell'avente diritto all'assunzione. In tale caso il/la giudice indica il termine dell'assunzione nel certificato di eredita', decretandone anche l'annotazione nel libro fondiario.