Art. 33.
     Rilascio del certificato di eredita' e revoca dello stesso
    1.   Nel   certificato   di   eredita',  rilasciato  prima  della
determinazione  del prezzo di assunzione, il/la giudice certifica che
l'assunzione  del  maso chiuso spetta all'erede chiamato/a secondo le
norme   della   presente   legge.  Il  certificato  cosi'  rilasciato
costituisce   titolo   per  l'annotazione  tavolare  del  diritto  di
assunzione a favore dell'erede chiamato/a.
    2.  Il/la  giudice,  in caso di successivo ricorso consensuale di
tutti  i  coeredi  o  di  tutte  le  coeredi  o in base alla sentenza
definitiva  di  determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del
prezzo  di  assunzione  del  maso,  revoca il certificato di eredita'
precedente  e  rilascia  un  nuovo  certificato  di eredita' ai sensi
dell'art. 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.