Art. 33. Rilascio del certificato di eredita' e revoca dello stesso 1. Nel certificato di eredita', rilasciato prima della determinazione del prezzo di assunzione, il/la giudice certifica che l'assunzione del maso chiuso spetta all'erede chiamato/a secondo le norme della presente legge. Il certificato cosi' rilasciato costituisce titolo per l'annotazione tavolare del diritto di assunzione a favore dell'erede chiamato/a. 2. Il/la giudice, in caso di successivo ricorso consensuale di tutti i coeredi o di tutte le coeredi o in base alla sentenza definitiva di determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, revoca il certificato di eredita' precedente e rilascia un nuovo certificato di eredita' ai sensi dell'art. 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.