Art. 34. Diritti del coniuge superstite 1. Il coniuge non assuntore o assuntrice del maso ha diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacita' produttiva del maso chiuso. Questo diritto non spetta nel caso in cui il coniuge sia in grado di mantenersi con redditi propri o proprie sostanze. Le somme di conguaglio gia' versate all'avente diritto in sede di assunzione sono considerate come sostanze proprie. 2. Il diritto di abitazione e l'uso dell'arredamento della casa di abitazione, spettanti al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540, comma 2, del codice civile, viene esercitato tenendo conto della razionale e conduzione del maso e delle esigenze familiari dell'assuntore o dell'assuntrice. 3. In caso di mancato accordo tra le parti il/la giudice determina su quali vani e mobili della casa di abitazione puo' essere esercitato il diritto di abitazione e quello d'uso. 4. Qualora sussistano gravi motivi, il/la giudice, su richiesta delle parti interessate, puo' in qualsiasi momento adeguare il mantenimento alle mutate condizioni di vita locali. Sono considerati gravi motivi sia il peggioramento delle condizioni economiche dell'assuntore o dell'assuntrice che l'aumento delle esigenze del coniuge superstite per cause a loro non imputabili, come anche l'inaccettabilita' dell'ulteriore permanenza nel maso del coniuge superstite a causa di dissidi. Il/la giudice puo' anche modificare le disposizioni sull'oggetto del diritto di abitazione, qualora attraverso interventi edilizi vengano create altre possibilita' abitative nel maso, che devono essere comunque adeguate. 5. Nell'assunzione del maso per atto tra vivi o mortis causa, gli obblighi posti a carico dell'assuntore o dell'assuntrice in ordine al mantenimento nel maso dell'alienante e del suo coniuge possono essere garantiti mediante iscrizione nel libro tavolare dell'onere reale di mantenimento.