Art. 34.
                   Diritti del coniuge superstite
    1. Il coniuge non assuntore o assuntrice del maso ha diritto vita
natural  durante  a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di
vita locali e la capacita' produttiva del maso chiuso. Questo diritto
non  spetta nel caso in cui il coniuge sia in grado di mantenersi con
redditi  propri  o  proprie  sostanze.  Le  somme  di conguaglio gia'
versate  all'avente  diritto  in  sede di assunzione sono considerate
come sostanze proprie.
    2.  Il  diritto di abitazione e l'uso dell'arredamento della casa
di  abitazione,  spettanti  al  coniuge superstite ai sensi dell'art.
540, comma 2, del codice civile, viene esercitato tenendo conto della
razionale   e   conduzione   del  maso  e  delle  esigenze  familiari
dell'assuntore o dell'assuntrice.
    3.  In  caso  di  mancato  accordo  tra  le  parti  il/la giudice
determina su quali vani e mobili della casa di abitazione puo' essere
esercitato il diritto di abitazione e quello d'uso.
    4.  Qualora  sussistano gravi motivi, il/la giudice, su richiesta
delle  parti  interessate,  puo'  in  qualsiasi  momento  adeguare il
mantenimento  alle mutate condizioni di vita locali. Sono considerati
gravi   motivi  sia  il  peggioramento  delle  condizioni  economiche
dell'assuntore  o  dell'assuntrice  che  l'aumento delle esigenze del
coniuge  superstite  per  cause  a  loro  non  imputabili, come anche
l'inaccettabilita'  dell'ulteriore  permanenza  nel  maso del coniuge
superstite a causa di dissidi. Il/la giudice puo' anche modificare le
disposizioni   sull'oggetto   del   diritto  di  abitazione,  qualora
attraverso  interventi  edilizi  vengano  create  altre  possibilita'
abitative nel maso, che devono essere comunque adeguate.
    5. Nell'assunzione del maso per atto tra vivi o mortis causa, gli
obblighi posti a carico dell'assuntore o dell'assuntrice in ordine al
mantenimento nel maso dell'alienante e del suo coniuge possono essere
garantiti  mediante iscrizione nel libro tavolare dell'onere reale di
mantenimento.