Art. 35. Mantenimento dei/delle discendenti del defunto o della defunta viventi nel maso 1. I/le discendenti minorenni del defunto o della defunta che vivono nel maso e che sono coeredi della persona chiamata all'assunzione conservano, fino al raggiungimento della maggiore eta', il diritto di essere mantenuti/e adeguatamente nel maso finche' non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento continuativo con propri redditi o proprie sostanze, sempre che non percepiscano tali mezzi da altri. Fino a quando gli/le eredi del defunto o della defunta vengono mantenuti nel maso, il loro diritto di essere tacitati/e non e' esigibile.