Art. 35.
Mantenimento  dei/delle  discendenti  del  defunto  o  della  defunta
                          viventi nel maso
    1.  I/le  discendenti  minorenni  del defunto o della defunta che
vivono   nel   maso   e  che  sono  coeredi  della  persona  chiamata
all'assunzione  conservano,  fino  al  raggiungimento  della maggiore
eta', il diritto di essere mantenuti/e adeguatamente nel maso finche'
non  sono in grado di provvedere al proprio mantenimento continuativo
con  propri  redditi  o proprie sostanze, sempre che non percepiscano
tali  mezzi  da altri. Fino a quando gli/le eredi del defunto o della
defunta  vengono  mantenuti  nel  maso,  il  loro  diritto  di essere
tacitati/e non e' esigibile.