Art. 13. Pensione di vecchiaia 1. ll contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, e' versato annualmente in un'unica rata, il cui ammontare e' determinato, per ciascun anno, dalla giunta regionale. 2. La richiesta di riduzione del contributo di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, puo' essere presentata contemporaneamente alla dichiarazione di adesione o entro il 31 luglio dell'anno di adesione. Il contributo assicurativo e' dovuto, per adesioni dal 1 gennaio al 31 luglio, entro il 30 settembre di ogni anno e, per adesioni dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno, entro due mesi dall'adesione. Qualora la riduzione sia richiesta successivamente alle suddette date di scadenza ma prima della data dell'effettivo versamento del contributo, il richiedente deve versare il contributo ordinario, salva la restituzione degli importi eccessivi. Qualora la riduzione non venga richiesta in data precedente all'effettivo versamento del contributo cio' comporta la perdita del diritto alla riduzione. 3. I contributi assicurativi relativi agli anni successivi al primo devono essere versati entro il 30 settembre di ogni anno. La riduzione del contributo puo' essere richiesta entro il 31 luglio di ogni anno. Qualora la riduzione sia richiesta successivamente alla suddetta data di scadenza ma prima della data dell'effettivo versamento del contributo, dev'essere versato il contributo in misura intera, fatta salva la successiva restituzione delle somme versate in eccesso. La mancata richiesta di riduzione in data precedente all'effettivo versamento del contributo comporta la perdita del diritto alla riduzione riferita all'anno di versamento. 4. La sanzione di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, e' calcolata sulla base del contributo ridotto. 5. La sanzione di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, e' versata contemporaneamente alla rata successiva. 6. Qualora il contributo sia versato in misura inferiore al dovuto, la sanzione di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, e la differenza sono versate alla rata successiva. Il mancato versamento costituisce rinuncia alla prosecuzione del rapporto assicurativo. 7. La richiesta di riscatto di cui all'art. 7-bis della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, dev'essere inoltrata al piu' tardi assieme alla domanda di pensione. Anche l'eventuale richiesta di riduzione del costo degli anni riscattati di cui all'art. 7-ter della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, dev'essere presentata al piu' tardi assieme alla domanda di pensione; in caso contrario il richiedente perde il diritto alla riduzione. 8. Le agevolazioni di cui all'art. 7 bis della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, comportano una riduzione dei quindici anni previsti dall'art. 7 della medesima legge regionale per il periodo di tempo riscattato. 9. Le agevolazioni di cui all'art. 5, comma 2-bis, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, comportano una riduzione del periodo contributivo. Su richiesta dell'assicurato, questi benefici possono determinare, proporzionalmente, un prolungamento del periodo contributivo oltre la durata minima di quindici anni. In tal caso i contributi non versati sono pagati, nella misura vigente nell'anno della domanda, tenuto conto delle riduzioni eventualmente concesse negli anni precedenti. 10. Nel caso di rinuncia all'assicurazione per effetto del versamento ritardato, come previsto dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, la quota pari all'80% del contributo versato e' restituita entro tre mesi dal mancato versamento nel termine indicato. 11. Nel caso di esplicita rinuncia volontaria, la quota pari all'80% del contributo versato e' restituito entro tre mesi dalla data della dichiarazione di rinuncia, come previsto dall'art. 5-bis della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche.