Art. 13.
                        Pensione di vecchiaia
    1.  ll  contributo  di  cui  all'art.  4  della  legge  regionale
28 febbraio   1993,   n.   3,  e  successive  modifiche,  e'  versato
annualmente  in  un'unica  rata, il cui ammontare e' determinato, per
ciascun anno, dalla giunta regionale.
    2.  La  richiesta  di riduzione del contributo di cui all'art. 5,
comma 1,  della  legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive
modifiche,    puo'    essere   presentata   contemporaneamente   alla
dichiarazione di adesione o entro il 31 luglio dell'anno di adesione.
Il  contributo  assicurativo e' dovuto, per adesioni dal 1 gennaio al
31 luglio,  entro  il 30 settembre di ogni anno e, per adesioni dal 1
agosto  al  31 dicembre  di  ogni anno, entro due mesi dall'adesione.
Qualora la riduzione sia richiesta successivamente alle suddette date
di  scadenza  ma  prima  della  data  dell'effettivo  versamento  del
contributo,  il  richiedente  deve  versare  il contributo ordinario,
salva  la  restituzione degli importi eccessivi. Qualora la riduzione
non  venga  richiesta in data precedente all'effettivo versamento del
contributo cio' comporta la perdita del diritto alla riduzione.
    3.  I  contributi  assicurativi  relativi agli anni successivi al
primo  devono  essere  versati entro il 30 settembre di ogni anno. La
riduzione  del contributo puo' essere richiesta entro il 31 luglio di
ogni  anno.  Qualora  la riduzione sia richiesta successivamente alla
suddetta   data  di  scadenza  ma  prima  della  data  dell'effettivo
versamento del contributo, dev'essere versato il contributo in misura
intera, fatta salva la successiva restituzione delle somme versate in
eccesso.  La  mancata  richiesta  di  riduzione  in  data  precedente
all'effettivo  versamento  del  contributo  comporta  la  perdita del
diritto alla riduzione riferita all'anno di versamento.
    4.  La sanzione di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale
28 febbraio  1993,  n.  3, e successive modifiche, e' calcolata sulla
base del contributo ridotto.
    5.  La sanzione di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale
28 febbraio   1993,   n.   3,  e  successive  modifiche,  e'  versata
contemporaneamente alla rata successiva.
    6.  Qualora  il  contributo  sia  versato  in misura inferiore al
dovuto, la sanzione di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale
28 febbraio  1993, n. 3, e successive modifiche, e la differenza sono
versate  alla  rata  successiva.  Il  mancato  versamento costituisce
rinuncia alla prosecuzione del rapporto assicurativo.
    7.  La  richiesta  di  riscatto di cui all'art. 7-bis della legge
regionale  28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, dev'essere
inoltrata  al  piu'  tardi  assieme  alla  domanda di pensione. Anche
l'eventuale richiesta di riduzione del costo degli anni riscattati di
cui  all'art.  7-ter  della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e
successive  modifiche,  dev'essere  presentata  al piu' tardi assieme
alla  domanda  di pensione; in caso contrario il richiedente perde il
diritto alla riduzione.
    8.  Le  agevolazioni  di cui all'art. 7 bis della legge regionale
28 febbraio  1993,  n.  3,  e  successive  modifiche,  comportano una
riduzione dei quindici anni previsti dall'art. 7 della medesima legge
regionale per il periodo di tempo riscattato.
    9.  Le  agevolazioni  di cui all'art. 5, comma 2-bis, della legge
regionale  28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, comportano
una riduzione del periodo contributivo. Su richiesta dell'assicurato,
questi    benefici   possono   determinare,   proporzionalmente,   un
prolungamento  del  periodo  contributivo  oltre  la durata minima di
quindici  anni.  In  tal  caso  i contributi non versati sono pagati,
nella  misura  vigente  nell'anno  della  domanda, tenuto conto delle
riduzioni eventualmente concesse negli anni precedenti.
    10.  Nel  caso  di  rinuncia  all'assicurazione  per  effetto del
versamento ritardato, come previsto dall'art. 5, comma 2, della legge
regionale  28 febbraio  1993,  n. 3, e successive modifiche, la quota
pari  all'80% del contributo versato e' restituita entro tre mesi dal
mancato versamento nel termine indicato.
    11.  Nel  caso  di  esplicita  rinuncia volontaria, la quota pari
all'80%  del  contributo  versato  e' restituito entro tre mesi dalla
data  della  dichiarazione di rinuncia, come previsto dall'art. 5-bis
della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche.