Art. 8. Autorizzazione all'esercizio 1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 e' rilasciata dal dirigente regionale della struttura regionale competente. 2. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla medesima valutazione prevista dall'art. 7, comma 2. 3. Le strutture di cui all'articolo 7, gia' autorizzate ed in esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le modalita' ed i tempi fissati dai provvedimenti di giunta regionale di cui all'Art. 10.