Art. 12. Interventi per il miglioramento del servizio idrico 1. I comuni individuano, anche mediante i propri concessionari di servizio, le azioni volte a migliorare il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti nei centri storici. 2. In relazione al servizio idrico integrato i progetti di cui all'Art. 3, nel caso di interventi di restauro conservativo o di integrale recupero, devono comprendere l'eliminazione degli impianti distributivi a luce tarata o bocca tassata; in questo caso i proponenti hanno priorita' nell'utilizzo dei finanziamenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 4 settembre 1991 n. 24 (misure urgenti per l'emergenza idrica, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).