Art. 12.
         Interventi per il miglioramento del servizio idrico
    1. I comuni individuano, anche mediante i propri concessionari di
servizio, le azioni volte a migliorare il servizio idrico integrato e
la gestione integrata dei rifiuti nei centri storici.
    2.  In  relazione  al servizio idrico integrato i progetti di cui
all'Art.  3,  nel  caso  di  interventi di restauro conservativo o di
integrale  recupero, devono comprendere l'eliminazione degli impianti
distributivi  a  luce  tarata  o  bocca  tassata;  in  questo  caso i
proponenti  hanno  priorita'  nell'utilizzo  dei finanziamenti di cui
all'art.  6,  comma  1,  lettera b) della legge regionale 4 settembre
1991  n. 24 (misure urgenti per l'emergenza idrica, per la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).