Art. 13.
               Interventi per la raccolta dei rifiuti
    1.  I  comuni, anche mediante i propri concessionari di servizio,
predispongono  programmi  ed  iniziative  mirate  ad  ottimizzare  il
sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle aree di cui
all'art.  2,  commi 1 e 2, con particolare riferimento alle modalita'
di  raccolta  differenziata  anche  con  l'adozione  di  impianti che
tengano conto del contesto di particolare pregio di tali zone e siano
alternativi  al posizionamento a vista di contenitori per la raccolta
dei rifiuti.