Art. 15.
                 Attivita' artigianali e commerciali
    1.  I  comuni  favoriscono  il  mantenimento e l'insediamento nei
centri storici di imprese artigiane, turistico-ricettive, commerciali
la  cui  superficie  di vendita non superi i limiti massimi stabiliti
dalla  Regione  nel  rispetto  dei  criteri  di natura commerciale ed
urbanistica previsti dalla programmazione regionale.
    2.  A  tal  fine  la  Regione  concede  ai  comuni  contributi da
utilizzare  per  la  realizzazione  dei  progetti  di intervento, sia
pubblici che privati, di cui all'art. 3.
    3.  La  Regione  concede  altresi',  a  chi esercita le attivita'
imprenditoriali  di  cui al comma 1, contributi in forma attualizzata
per l'abbattimento dei tassi di interesse relativi ai mutui contratti
con  gli istituti di credito, ai fini dell'acquisto dei locali in cui
vengono esercitate le attivita' stesse, in misura non superiore al 50
cento.
    4.  La  Regione,  sentita  la  commissione competente, stabilisce
criteri e modalita' per la concessione dei contributi di cui ai commi
2  e  3  che  non  sono  comunque  cumulabii  con  altre  provvidenze
comunitarie,  statali e regionali concesse per le stesse finalita'. I
contributi  alle  imprese  di cui al comma 3 sono concessi nei limiti
del  regime  di  aiuto "de minimis" di cui al regolamento CE n. 69/01
della  commissione  europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
comunita' europea del 13 gennaio 2001.
    5.   Sono   esclusi   dai  benefici  le  attivita'  di  commercio
all'ingrosso,  le  grandi  e  le  medie  strutture  di  vendita, come
definite dalla vigente normativa in materia.