Art. 10.
                               L o g o
    1.  Il  logo  unitario  per  l'indicazione delle Strade e' quello
adottato dalla provincia autonoma di Trento per la promozione.
    2.  Sono  altresi'  adottati,  ai  fini  della  definizione della
cartellonistica,  i  simboli  di  cui  all'allegato  D  del  presente
regolamento,  nonche'  quelli  dell'APT  del  Trentino per alberghi e
ristorazione.
    3.   Il   logo   dell'agriturismo  e'  quello  approvato  con  il
regolamento di esecuzione del capo I della legge.
    4.  Possono,  altresi',  essere  aggiunti  eventuali  simboli  di
prodotti  tipici  e/o  tradizionali,  o  altro elemento individuativo
caratteristico, anche senza modifica del presente regolamento purche'
approvati   dal   servizio   provinciale  competente  in  materia  di
promozione  dell'attivita'  agricola, sentito il servizio provinciale
competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.