Art. 10. L o g o 1. Il logo unitario per l'indicazione delle Strade e' quello adottato dalla provincia autonoma di Trento per la promozione. 2. Sono altresi' adottati, ai fini della definizione della cartellonistica, i simboli di cui all'allegato D del presente regolamento, nonche' quelli dell'APT del Trentino per alberghi e ristorazione. 3. Il logo dell'agriturismo e' quello approvato con il regolamento di esecuzione del capo I della legge. 4. Possono, altresi', essere aggiunti eventuali simboli di prodotti tipici e/o tradizionali, o altro elemento individuativo caratteristico, anche senza modifica del presente regolamento purche' approvati dal servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attivita' agricola, sentito il servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.