Art. 11.
                 Collocazione della cartellonistica
    1. La posizione dove sara' collocato ciascun cartello deve essere
evidenziata  sulla  carta  tecnica  della P.A.T., scala 1:10.000; per
ciascuno  sara'  inoltre indicata l'esatta progressiva chilometrica e
ettometrica  supportata  dalla  descrizione della relativa particella
fondiaria.
    2.  Per  ciascun  lotto  di segnali da posizionare sul territorio
provinciale  il  soggetto  richiedente  dovra' ottenere il nulla osta
dalle strutture provinciali competenti.
    3.  La segnaletica gia' in essere e concernente la valorizzazione
dei  prodotti  e dei territori di cui all'Art. 15 della legge, potra'
coesistere  fino  a  naturale  decadimento dalla stessa, qualora gia'
oggetto di autorizzazione in conformita' alle norme vigenti.
    4.  La segnaletica priva di autorizzazione e rimossa d'ufficio da
parte  della  servizio  provinciale  competente  con  spese  a carico
dell'azienda inadempiente.