Art. 9.
                           Cartellonistica
    1.   Al  fine  di  armonizzare  graficamente  la  cartellonistica
relativa  alla  valorizzazione  dei  territori a vocazione viticola o
caratterizzati    dalla   presenza   di   produzioni   agroalimentari
tradizionali  o  tipiche  non  sono ammessi loghi, marchi, caratteri,
segnaletiche  o  colori  diversi da quelli espressamente previsti dal
presente regolamento.
    2.  La paleria della segnaletica, sia essa di zona o direzionale,
non  potra'  supportare altri cartelli all'infuori di quelli relativi
agli specifici prodotti individuati dalla strada.