Art. 9. Cartellonistica 1. Al fine di armonizzare graficamente la cartellonistica relativa alla valorizzazione dei territori a vocazione viticola o caratterizzati dalla presenza di produzioni agroalimentari tradizionali o tipiche non sono ammessi loghi, marchi, caratteri, segnaletiche o colori diversi da quelli espressamente previsti dal presente regolamento. 2. La paleria della segnaletica, sia essa di zona o direzionale, non potra' supportare altri cartelli all'infuori di quelli relativi agli specifici prodotti individuati dalla strada.