Art. 8.
                         Requisiti generali
    1.   Partecipa  alle  procedure  selettive  per  la  progressione
verticale  il  personale dipendente dell'ente assunto con contatto di
lavoro  a  tempo  indeterminato,  in  possesso  del  titolo di studio
previsto per l'accesso dall'esterno e, limitatamente alle categorie C
e D, dei seguenti ulteriori requisiti:
      a) per  l'accesso alle posizioni lavorative di categoria C e D,
profili di posizione economica iniziale D1: essere classificato pella
categoria sottostante da almeno due anni;
      b) per  l'accesso  alle  posizioni  lavorative  di categoria D,
profili di posizione economica iniziale D3: essere classificato nella
categoria D, profili di posizione economica iniziale D1 da almeno due
anni  ovvero  nella  categoria C da almeno quattro anni ovvero essere
classificati  nella  categoria  D  ed avere maturato complessivamente
nelle categorie C e D un'anzianita' di almeno quattro anni.
    2.  L'anzianita'  di  servizio  prevista  nel comma 1 deve essere
maturata con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'ente.
    3.  Le procedure selettive possono prevedere la partecipazione di
dipendenti  in  possesso del titolo di studio di grado immediatamente
inferiore  a  quello previsto per l'accesso dall'esterno a condizione
che  abbiano  maturato  un'ulteriore  anzianita'  di servizio a tempo
indeterminato presso pubbliche amministrazioni come segue:
      a) per l'accesso a posizioni lavorative di categoria C:
        1) tre anni nella categoria B; ovvero;
        2) sei anni nelle due categorie sottostanti;
      b) per l'accesso a posizioni lavorative di categoria D, profili
di posizione economica iniziale D1:
        1) quattro anni nella categoria C; ovvero
        2) nove anni nelle due categorie sottostanti.
    4.  L'anzianita'  di servizio prevista alle lettere a) 1) e b) 1)
del  comma  3  puo'  essere  maturata anche con contratto di lavoro a
tempo  determinato, presso l'ente, nella stessa categoria o superiore
delle posizioni messe a selezione.
    5.  Nel caso di cui alla lettera b) del comma 3, il candidato che
non  sia  in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a
quello   previsto  per  l'accesso  dall'esterno,  fermo  restando  il
possesso  del  requisito  della scuola dell'obbligo e dell'anzianita'
ivi prevista, puo' richiedere l'accertamento delle competenze di base
relative   alla  posizione  oggetto  della  selezione  qualora  abbia
mattirato  un'anzianita'  di  servizio  a  tempo indeterminato presso
pubbliche   amministrazioni   di  ulteriori  10  anni.  Le  procedure
selettive   preciseranno   oggetto   e   modalita'   di   svolgimento
dell'accertamento.
    6.  La  deroga  di  cui  al  comma  3  non  e' ammessa se, per la
copertura  della posizione lavorativa messa a selezione, e' richiesto
il possesso di uno specifico titolo di studio o abilitazione.
    7.  In  relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative
oggetto  delle  procedure  possono  essere  stabiliti  gli  ulteriori
requisiti  culturali  e  professionali  da  richiedersi ai candidati,
anche valorizzando l'esperienza maturata almeno negli ultimi due anni
in posizioni lavorative formalizzate come propedeutiche.
    8.  Tutti  i  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza  del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione.