Art. 21. Zone di svantaggio socio-economico 1. Il territorio montano e' classificato secondo tre zone di svantaggio socio-economico: a) Zona A, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio basso; b) Zona B, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio medio; c) Zona C, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio elevato. 2. L'individuazione delle zone di svantaggio socio-economico di cui al comma 1 e' effettuata secondo i seguenti criteri: a) altitudine; b) acclivita' dei terreni e fragilita' idrogeologica; c) andamento demografico; d) invecchiamento della popolazione; e) numero delle imprese locali; f) tasso di occupazione; g) livelli dei servizi. 3. La classificazione di cui al comma 1 e' definita dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente, ed e' sottoposta a revisione triennale al fine di tenere conto delle trasformazioni intervenute. 4. La giunta regionale definisce le priorita' di intervento nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico ai fini della definizione dei criteri di concessione di incentivi, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 5. Le deliberazioni della giunta regionale di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.