Art. 21.
                 Zone di svantaggio socio-economico
    1.  Il  territorio  montano  e'  classificato secondo tre zone di
svantaggio socio-economico:
      a) Zona  A,  corrispondente  ai  comuni o ai centri abitati con
svantaggio basso;
      b) Zona  B,  corrispondente  ai  comuni o ai centri abitati con
svantaggio medio;
      c) Zona  C,  corrispondente  ai  comuni o ai centri abitati con
svantaggio elevato.
    2.  L'individuazione  delle zone di svantaggio socio-economico di
cui al comma 1 e' effettuata secondo i seguenti criteri:
      a) altitudine;
      b) acclivita' dei terreni e fragilita' idrogeologica;
      c) andamento demografico;
      d) invecchiamento della popolazione;
      e) numero delle imprese locali;
      f) tasso di occupazione;
      g) livelli dei servizi.
    3.  La classificazione di cui al comma 1 e' definita dalla giunta
regionale,  su  proposta  dell'assessore  regionale competente, ed e'
sottoposta  a  revisione  triennale  al  fine  di  tenere conto delle
trasformazioni intervenute.
    4. La giunta regionale definisce le priorita' di intervento nelle
zone omogenee di svantaggio socio-economico ai fini della definizione
dei  criteri di concessione di incentivi, ai sensi dell'art. 30 della
legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
    5.  Le deliberazioni della giunta regionale di cui ai commi 3 e 4
sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.