Art. 23.
                Attribuzioni in materia di commercio
    1.  I  comprensori montani esercitano funzioni amministrative per
la  concessione  di  aiuti  alle  imprese commerciali, ivi compresi i
pubblici   esercizi  e  i  soggetti  che  gestiscono  l'attivita'  di
distribuzione  dei carburanti in montagna, finalizzati alla riduzione
dei  maggiori  costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti
del regime di aiuto de minimis definito dalle norme comunitarie.
    2.  Per  le finalita' di cui al comma 1, sono concessi contributi
alle  imprese  commerciali ubicate nei centri abitati con popolazione
non   superiore   a   3.000  abitanti.  I  contributi  sono  concessi
prioritariamente ai centri abitati posti nelle zone B e C individuate
dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 21 della presente legge.
    3.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1 sono concessi, inoltre,
nell'ambito dei territori dei comuni montani, ricompresi nelle zone B
e C di cui al comma 2, contributi ai titolari delle autorizzazioni di
cui  all'art.  2,  comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8;
(Nuove    norme    per   la   programmazione,   razionalizzazione   e
liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti
e  per  l'esercizio delle funzioni amministrative), per interventi di
installazione  di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora
non   esistenti,   ovvero   per   interventi  di  ristrutturazione  e
ammodernamento dell'unico impianto, ove esistente.