Art. 17.
                       Strutture organizzative
    1.  Il sistema organizzativo della giunta e' articolato, ai sensi
dell'Art. 11 della legge di organizzazione, nelle seguenti strutture:
      a) in  quattro  «dipartimenti»,  preposti  all'assolvimento  di
funzioni di direzione, coordinamento e verifica delle attivita' delle
strutture  sottordinate, in ordine al raggiungimento degli obiettivi,
garantendo   la   gestione  organica  ed  integrata  delle  direzioni
regionali relative a materie omogenee;
      b) in venti «direzioni regionali», preposte all'assolvimento di
funzioni  di  direzione,  coordinamento  e  verifica  delle strutture
organizzative di base sottordinate, in ordine al raggiungimento degli
obiettivi,  garantendo  la  gestione organica ed integrata di materie
omogenee;
      c) in  strutture  organizzative  di  base,  denominate  «aree»,
istituite sulla base delle direttive contenute nell'Art. 22, preposte
all'assolvimento  di  funzioni di direzione, coordinamento e verifica
delle  attivita'  della  struttura  e  delle  eventuali articolazioni
organizzative  interne,  in ordine al raggiungimento degli obiettivi,
garantendo la gestione organica di una materia omogenea;
      d) in   strutture   direzionali   dipartimentali  di  staff,  a
responsabilita'  dirigenziale  e  non, per l'espletamento di funzioni
«caratteristiche»  proprie  di  ciascun  dipartimento  e  di funzioni
«strumentali» comuni a tutti i dipartimenti;
      e) in  articolazioni organizzative, all'interno delle strutture
di   cui   alla  lettera  c),  ovvero,  nell'ambito  delle  strutture
direzionali  dipartimentali,  denominate  «servizi» a responsabilita'
non  dirigenziale,  istituite  sulla  base  delle direttive contenute
nell'Art.  23,  preposte allo svolgimento di attivita' amministrative
oggettivamente  definite  sulla  base di criteri di omogeneita' e con
riguardo  a finalita' specifiche in funzione del raggiungimento degli
obiettivi propri della struttura cui appartengono;
      f) in  «strutture esterne» a responsabilita' dirigenziale; sono
considerate  tali  le  strutture collocate al di fuori del territorio
regionale,  nonche' quelle collocate nei cinque territori provinciali
della Regione.
    2.  Possono  essere  previste,  altresi', con le modalita' di cui
all'Art.  26,  posizioni  dirigenziali  individuali  con  funzioni di
staff,   ispettive,   di   studio,  programma,  ricerca,  progetti  e
consulenza, finalizzate al perseguimento di determinati obiettivi.