Art. 17. Strutture organizzative 1. Il sistema organizzativo della giunta e' articolato, ai sensi dell'Art. 11 della legge di organizzazione, nelle seguenti strutture: a) in quattro «dipartimenti», preposti all'assolvimento di funzioni di direzione, coordinamento e verifica delle attivita' delle strutture sottordinate, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica ed integrata delle direzioni regionali relative a materie omogenee; b) in venti «direzioni regionali», preposte all'assolvimento di funzioni di direzione, coordinamento e verifica delle strutture organizzative di base sottordinate, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica ed integrata di materie omogenee; c) in strutture organizzative di base, denominate «aree», istituite sulla base delle direttive contenute nell'Art. 22, preposte all'assolvimento di funzioni di direzione, coordinamento e verifica delle attivita' della struttura e delle eventuali articolazioni organizzative interne, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica di una materia omogenea; d) in strutture direzionali dipartimentali di staff, a responsabilita' dirigenziale e non, per l'espletamento di funzioni «caratteristiche» proprie di ciascun dipartimento e di funzioni «strumentali» comuni a tutti i dipartimenti; e) in articolazioni organizzative, all'interno delle strutture di cui alla lettera c), ovvero, nell'ambito delle strutture direzionali dipartimentali, denominate «servizi» a responsabilita' non dirigenziale, istituite sulla base delle direttive contenute nell'Art. 23, preposte allo svolgimento di attivita' amministrative oggettivamente definite sulla base di criteri di omogeneita' e con riguardo a finalita' specifiche in funzione del raggiungimento degli obiettivi propri della struttura cui appartengono; f) in «strutture esterne» a responsabilita' dirigenziale; sono considerate tali le strutture collocate al di fuori del territorio regionale, nonche' quelle collocate nei cinque territori provinciali della Regione. 2. Possono essere previste, altresi', con le modalita' di cui all'Art. 26, posizioni dirigenziali individuali con funzioni di staff, ispettive, di studio, programma, ricerca, progetti e consulenza, finalizzate al perseguimento di determinati obiettivi.