Art. 19. Organizzazione dei dipartimenti 1. I dipartimenti costituiscono le strutture di vertice dell'amministrazione per lo svolgimento delle attivita' amministrative-gestionali e sono articolati, al loro interno, nelle direzioni regionali individuate dall'Art. 20. 2. Per lo svolgimento delle attivita' direzionali, in ogni dipartimento, sono istituiti: a) il «comitato di direzione», composto dai direttori regionali. Esso e' convocato dal direttore di dipartimento, che lo presiede, periodicamente ed ogni volta che si renda necessario per garantire la massima integrazione fra le attivita' di competenza; b) le strutture direzionali dipartimentali di staff di cui all'Art. 17, comma 1, lettera d); c) una segreteria operativa, posta alle dirette dipendenze del direttore di dipartimento, il cui contingente di personale e' stabilito nell'allegato B). La responsabilita' della segreteria e' attribuita ad uno dei dipendenti assegnati. 3. L'organigramma di ciascun dipartimento e la definizione delle relative competenze attribuite, nonche' la descrizione delle funzioni delle strutture di staff e il contingente di personale per le funzioni «strumentali» a queste assegnato sono riportati nell'allegato B). L'assegnazione di personale alle strutture di staff per lo svolgimento delle funzioni «caratteristiche», ove previste, viene effettuata con atto di organizzazione del direttore di dipartimento, come pure la modifica del contingente di personale assegnato per le funzioni «strumentali».