Art. 19.
                   Organizzazione dei dipartimenti
    1.   I   dipartimenti   costituiscono  le  strutture  di  vertice
dell'amministrazione    per    lo    svolgimento    delle   attivita'
amministrative-gestionali  e  sono articolati, al loro interno, nelle
direzioni regionali individuate dall'Art. 20.
    2.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  direzionali,  in ogni
dipartimento, sono istituiti:
      a) il   «comitato   di   direzione»,   composto  dai  direttori
regionali.  Esso  e'  convocato dal direttore di dipartimento, che lo
presiede,  periodicamente  ed  ogni volta che si renda necessario per
garantire la massima integrazione fra le attivita' di competenza;
      b) le  strutture  direzionali  dipartimentali  di  staff di cui
all'Art. 17, comma 1, lettera d);
      c) una  segreteria operativa, posta alle dirette dipendenze del
direttore  di  dipartimento,  il  cui  contingente  di  personale  e'
stabilito  nell'allegato  B).  La responsabilita' della segreteria e'
attribuita ad uno dei dipendenti assegnati.
    3.  L'organigramma di ciascun dipartimento e la definizione delle
relative competenze attribuite, nonche' la descrizione delle funzioni
delle  strutture  di  staff  e  il  contingente  di  personale per le
funzioni    «strumentali»   a   queste   assegnato   sono   riportati
nell'allegato B). L'assegnazione di personale alle strutture di staff
per  lo  svolgimento  delle funzioni «caratteristiche», ove previste,
viene   effettuata  con  atto  di  organizzazione  del  direttore  di
dipartimento,  come  pure  la  modifica  del contingente di personale
assegnato per le funzioni «strumentali».