Art. 20. Istituzione delle direzioni regionali 1. Per le finalita' di cui all'Art. 17, comma 1, lettera b), sono istituite le seguenti direzioni regionali, a responsabilita' dirigenziale, ordinate all'interno dei dipartimenti: a) dipartimento «Istituzionale»: 1) Direzione regionale «Attivita' della presidenza»; 2) Direzione regionale «Organizzazione e personale»; 3) Direzione regionale «Sistemi informativi e statistici, provveditorato e patrimonio»; 4) Direzione regionale «Istituzionale ed enti locali»; 5) Direzione regionale «Sicurezza»; b) dipartimento «Territorio»: 1) Direzione regionale «Ambiente e protezione civile»; 2) Direzione regionale «Territorio e urbanistica»; 3) Direzione regionale «Piani e programmi di edilizia residenziale»; 4) Direzione regionale «Infrastrutture»; 5) Direzione regionale «Trasporti»; c) dipartimento «Economico e occupazionale»: 1) Direzione regionale «Programmazione economica»; 2) Direzione regionale «Bilancio e tributi»; 3) Direzione regionale «Attivita' produttive»; 4) Direzione regionale «Agricoltura»; d) dipartimento «Sociale»: 1) Direzione regionale «Programmazione sanitaria e tutela della salute»; 2) Direzione regionale «Servizio sanitario regionale»; 3) Direzione regionale «Famiglia e servizi alla persona»; 4) Direzione regionale «Cultura, sport e turismo»; 5) Direzione regionale «Istruzione e diritto allo studio»; 6) Direzione regionale «Formazione e politiche del lavoro»; 2. Le competenze attribuite a ciascuna direzione regionale sono descritte nell'allegato B).