Art. 20.
                Istituzione delle direzioni regionali
    1. Per le finalita' di cui all'Art. 17, comma 1, lettera b), sono
istituite   le   seguenti   direzioni  regionali,  a  responsabilita'
dirigenziale, ordinate all'interno dei dipartimenti:
      a) dipartimento «Istituzionale»:
        1) Direzione regionale «Attivita' della presidenza»;
        2) Direzione regionale «Organizzazione e personale»;
        3)  Direzione  regionale  «Sistemi  informativi e statistici,
provveditorato e patrimonio»;
        4) Direzione regionale «Istituzionale ed enti locali»;
        5) Direzione regionale «Sicurezza»;
      b) dipartimento «Territorio»:
        1) Direzione regionale «Ambiente e protezione civile»;
        2) Direzione regionale «Territorio e urbanistica»;
        3)   Direzione  regionale  «Piani  e  programmi  di  edilizia
residenziale»;
        4) Direzione regionale «Infrastrutture»;
        5) Direzione regionale «Trasporti»;
      c) dipartimento «Economico e occupazionale»:
        1) Direzione regionale «Programmazione economica»;
        2) Direzione regionale «Bilancio e tributi»;
        3) Direzione regionale «Attivita' produttive»;
        4) Direzione regionale «Agricoltura»;
      d) dipartimento «Sociale»:
        1)  Direzione  regionale  «Programmazione  sanitaria e tutela
della salute»;
        2) Direzione regionale «Servizio sanitario regionale»;
        3) Direzione regionale «Famiglia e servizi alla persona»;
        4) Direzione regionale «Cultura, sport e turismo»;
        5) Direzione regionale «Istruzione e diritto allo studio»;
        6) Direzione regionale «Formazione e politiche del lavoro»;
    2.  Le  competenze attribuite a ciascuna direzione regionale sono
descritte nell'allegato B).