Art. 21.
              Organizzazione delle direzioni regionali
    1. Le direzioni regionali sono articolate al loro interno, per lo
svolgimento  delle  attivita'  definite  nell'Art. 20, comma 2, nelle
«aree» di cui all'Art. 22.
    2. In ciascuna direzione regionale sono istituiti:
      a) la  «conferenza  di  direzione» composta dai dirigenti delle
aree  appartenenti  alla  direzione.  Essa e' convocata dal direttore
regionale, che la presiede, periodicamente ed ogni volta che si rende
necessario  per garantire la massima integrazione fra le attivita' di
competenza della direzione regionale.
      b) una segreteria per lo svolgimento di attivita' segretariali,
posta  alle  dirette  dipendenze del direttore, il cui contingente di
personale  e'  stabilito  nell'allegato  B). La responsabilita' della
segreteria e' attribuita ad uno dei dipendenti assegnati.