Art. 21. Organizzazione delle direzioni regionali 1. Le direzioni regionali sono articolate al loro interno, per lo svolgimento delle attivita' definite nell'Art. 20, comma 2, nelle «aree» di cui all'Art. 22. 2. In ciascuna direzione regionale sono istituiti: a) la «conferenza di direzione» composta dai dirigenti delle aree appartenenti alla direzione. Essa e' convocata dal direttore regionale, che la presiede, periodicamente ed ogni volta che si rende necessario per garantire la massima integrazione fra le attivita' di competenza della direzione regionale. b) una segreteria per lo svolgimento di attivita' segretariali, posta alle dirette dipendenze del direttore, il cui contingente di personale e' stabilito nell'allegato B). La responsabilita' della segreteria e' attribuita ad uno dei dipendenti assegnati.