Art. 22. Criteri per l'istituzione delle aree 1. Per le finalita' di cui all'Art. 17, comma 1, lettera c) del presente regolamento e in conformita' ai principi generali definiti dagli articoli 2 e 9 della legge di organizzazione, sono istituite, con determinazione del direttore regionale competente, previa direttiva del direttore del dipartimento di appartenenza, le strutture organizzative di base denominate «aree», a responsabilita' dirigenziale, ordinate all'interno delle direzioni regionali. 2. Il provvedimento di costituzione delle aree e' adottato sulla base dei seguenti criteri: a) superamento delle frammentazioni e stratificazioni delle attivita' ed aggregazione delle competenze improntate ad una significativa integrazione di materie contigue attualmente frammentate; b) aggregazione in maniera funzionale ad una logica di processo; c) esaurimento, ove possibile, del procedimento amministrativo all'interno della struttura; d) numero delle aree, per direzione regionale, di norma, non superiore ad otto. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 devono contenere, in particolare: a) l'istituzione delle strutture di cui agli articoli 28, 136, 390, 450, 477 e 499 nella direzione regionale «Organizzazione e personale»; b) l'istituzione delle strutture di cui agli articoli 24, comma 1, lettera a), 37, 38, 39 e 441 nella direzione regionale «Attivita' della presidenza»; c) l'istituzione delle strutture di cui all'Art. 24, comma 1, lettera b) nella direzione regionale «Istituzionale ed enti locali».