Art. 22.
                Criteri per l'istituzione delle aree
    1.  Per  le finalita' di cui all'Art. 17, comma 1, lettera c) del
presente  regolamento  e in conformita' ai principi generali definiti
dagli  articoli 2  e 9 della legge di organizzazione, sono istituite,
con   determinazione   del  direttore  regionale  competente,  previa
direttiva   del   direttore  del  dipartimento  di  appartenenza,  le
strutture  organizzative di base denominate «aree», a responsabilita'
dirigenziale, ordinate all'interno delle direzioni regionali.
    2.  Il provvedimento di costituzione delle aree e' adottato sulla
base dei seguenti criteri:
      a) superamento  delle  frammentazioni  e  stratificazioni delle
attivita'   ed   aggregazione  delle  competenze  improntate  ad  una
significativa    integrazione   di   materie   contigue   attualmente
frammentate;
      b) aggregazione   in   maniera  funzionale  ad  una  logica  di
processo;
      c) esaurimento,  ove possibile, del procedimento amministrativo
all'interno della struttura;
      d) numero  delle  aree,  per direzione regionale, di norma, non
superiore ad otto.
    3.  I  provvedimenti  di  cui  al  comma  2  devono contenere, in
particolare:
      a) l'istituzione  delle strutture di cui agli articoli 28, 136,
390,  450,  477  e  499  nella  direzione regionale «Organizzazione e
personale»;
      b) l'istituzione delle strutture di cui agli articoli 24, comma
1,  lettera a), 37, 38, 39 e 441 nella direzione regionale «Attivita'
della presidenza»;
      c) l'istituzione  delle  strutture di cui all'Art. 24, comma 1,
lettera b) nella direzione regionale «Istituzionale ed enti locali».