Art. 23. Definizione e criteri per l'istituzione dei servizi 1. Il «servizio»e' una struttura organizzativa complessa a responsabilita' non dirigenziale, interna all'area o alle strutture direzionali dipartimentali, che richiede un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, nonche' responsabilita' di prodotto e di risultato. 2. La responsabilita' del «servizio» e' affidata, con atto di organizzazione del direttore di dipartimento, a dipendenti inquadrati nella categoria D, con incarico di posizione organizzativa, attribuito con i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa aziendale. Il dirigente competente sovraordinato puo' affidare al responsabile di servizio, con propria determinazione, l'istruttoria e la responsabilita' di uno o piu' procedimenti compresi nell'ambito di propria competenza. 3. Gli specifici requisiti richiesti e le modalita' per il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 sono adottati con determinazione del direttore del dipartimento «Istituzionale», sulla base di quanto definito in sede di contrattazione integrativa decentrata. 4. I «servizi» sono istituiti, con determinazione del direttore regionale competente, previa direttiva del direttore del dipartimento di appartenenza, sulla base dei seguenti criteri: a) debbono rappresentare un'articolazione organizzativa funzionale in grado di consentire il completamento al suo interno di uno o piu' procedimenti amministrativi, anche complessi, ovvero consentire l'espletamento di un'attivita' compiuta all'interno di uno stesso livello di responsabilita'; b) debbono essere caratterizzati da elevato grado di autonomia gestionale ed operativa; c) i servizi istituiti in ciascun area, non debbono superare, di norma, nel numero, le aree istituite all'interno della direzione regionale di appartenenza.