Art. 23.
         Definizione e criteri per l'istituzione dei servizi
    1.  Il  «servizio»e'  una  struttura  organizzativa  complessa  a
responsabilita'  non  dirigenziale, interna all'area o alle strutture
direzionali   dipartimentali,   che  richiede  un  elevato  grado  di
autonomia  gestionale  ed  organizzativa,  nonche' responsabilita' di
prodotto e di risultato.
    2.  La  responsabilita'  del  «servizio» e' affidata, con atto di
organizzazione del direttore di dipartimento, a dipendenti inquadrati
nella   categoria   D,   con  incarico  di  posizione  organizzativa,
attribuito   con   i  criteri  definiti  in  sede  di  contrattazione
integrativa  aziendale.  Il  dirigente  competente sovraordinato puo'
affidare  al  responsabile  di  servizio, con propria determinazione,
l'istruttoria  e  la  responsabilita'  di  uno  o  piu'  procedimenti
compresi nell'ambito di propria competenza.
    3.  Gli  specifici  requisiti  richiesti  e  le  modalita' per il
conferimento  degli  incarichi  di  cui  al comma 2 sono adottati con
determinazione  del direttore del dipartimento «Istituzionale», sulla
base  di  quanto  definito  in  sede  di  contrattazione  integrativa
decentrata.
    4.  I  «servizi» sono istituiti, con determinazione del direttore
regionale competente, previa direttiva del direttore del dipartimento
di appartenenza, sulla base dei seguenti criteri:
      a) debbono    rappresentare    un'articolazione   organizzativa
funzionale  in grado di consentire il completamento al suo interno di
uno  o  piu'  procedimenti  amministrativi,  anche  complessi, ovvero
consentire l'espletamento di un'attivita' compiuta all'interno di uno
stesso livello di responsabilita';
      b) debbono  essere caratterizzati da elevato grado di autonomia
gestionale ed operativa;
      c) i  servizi  istituiti in ciascun area, non debbono superare,
di  norma,  nel numero, le aree istituite all'interno della direzione
regionale di appartenenza.