Art. 24.
           Istituzione delle strutture organizzative esterne
    1. Per le finalita' di cui all'Art. 17, comma 1, lettera e), sono
istituite    le   seguenti   strutture   organizzative   esterne,   a
responsabilita'   dirigenziale,   le   cui   funzioni  sono  definite
nell'allegato D):
      a) area  «Relazioni  con  l'Unione  europea», per la cura degli
interessi  della Regione Lazio in sede comunitaria, nell'ambito della
direzione regionale «Attivita' della presidenza»;
      b) cinque   aree  territoriali  polifunzionali,  una  per  ogni
provincia,  nell'ambito  della  direzione regionale «Istituzionale ed
enti locali», con unicita' di direzione.