Art. 24. Istituzione delle strutture organizzative esterne 1. Per le finalita' di cui all'Art. 17, comma 1, lettera e), sono istituite le seguenti strutture organizzative esterne, a responsabilita' dirigenziale, le cui funzioni sono definite nell'allegato D): a) area «Relazioni con l'Unione europea», per la cura degli interessi della Regione Lazio in sede comunitaria, nell'ambito della direzione regionale «Attivita' della presidenza»; b) cinque aree territoriali polifunzionali, una per ogni provincia, nell'ambito della direzione regionale «Istituzionale ed enti locali», con unicita' di direzione.