Art. 25.
        Organizzazione delle strutture organizzative esterne
    1.  Le  strutture  organizzative  esterne di cui all'Art. 24 sono
dotate  di  autonomia  nella  gestione  dei  servizi  di competenza o
delegati oltre che della funzione di rappresentanza istituzionale sul
territorio.  Esse  operano nell'ambito di una funzione di raccordo di
carattere  specialistico-professionale  esercitata dai dipartimenti e
dalle direzioni regionali competenti per materia.
    2. Il contingente di personale previsto per l'area «Relazioni con
l'Unione europea» e' determinato dalla direzione regionale «Attivita'
della   presidenza»,   cosi'   come  l'organizzazione  interna  della
struttura.   L'individuazione  e  l'assegnazione  del  personale,  in
possesso  di  professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere, e'
effettuata   con   procedure   definite  in  sede  di  contrattazione
decentrata.  Al  personale assegnato all'area «Relazioni con l'Unione
europea»,  che  presta  servizio  presso  la  sede  di  Bruxelles, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 334 e 335.
    3.  Il contingente di personale previsto per le aree territoriali
polifunzionali  e' determinato dal direttore regionale «Istituzionale
ed enti locali», tenendo conto del personale assegnato alle strutture
periferiche   confluenti   dalle   rispettive   direzioni   regionali
competenti per materia.
    4.   Ai   dirigenti  responsabili  delle  strutture  territoriali
polifunzionali   sono   attribuite,  oltre  le  funzioni  proprie  di
dirigente  di area indicate nell'Art. 160, comma 1, anche le funzioni
di   rappresentanza  della  Regione  sul  territorio  provinciale  di
riferimento,  ai  sensi  dell'Art.  18,  comma  4-bis, della legge di
organizzazione.
    5.  Le  strutture organizzative regionali presenti nel territorio
di  ciascuna  provincia  sono soggette al coordinamento funzionale da
parte   del   dirigente  responsabile  della  struttura  territoriale
polifunzionale  di  riferimento  per quanto concerne il funzionamento
generale  e  l'attivita'  di  rapporto,  collaborazione, assistenza e
consulenza  agli  enti  locali,  prevista  dalle  leggi  regionali  o
attribuita  dagli  organi  di  governo,  ovvero  ogni altra attivita'
correlata   alla   funzione   di  rappresentanza  della  Regione  sul
territorio  provinciale.  A  tal  fine  i dirigenti di cui al comma 4
attivano,  se  necessari,  i  raccordi  con  le  direzioni  regionali
competenti per materia.
      6.  Le  medesime  strutture  organizzative  regionali di cui al
comma 4  operano,  per  quanto  concerne  le  specifiche  materie  di
competenza,  sulla  base delle disposizioni impartite dalle direzioni
regionali di riferimento.