Art. 25. Organizzazione delle strutture organizzative esterne 1. Le strutture organizzative esterne di cui all'Art. 24 sono dotate di autonomia nella gestione dei servizi di competenza o delegati oltre che della funzione di rappresentanza istituzionale sul territorio. Esse operano nell'ambito di una funzione di raccordo di carattere specialistico-professionale esercitata dai dipartimenti e dalle direzioni regionali competenti per materia. 2. Il contingente di personale previsto per l'area «Relazioni con l'Unione europea» e' determinato dalla direzione regionale «Attivita' della presidenza», cosi' come l'organizzazione interna della struttura. L'individuazione e l'assegnazione del personale, in possesso di professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere, e' effettuata con procedure definite in sede di contrattazione decentrata. Al personale assegnato all'area «Relazioni con l'Unione europea», che presta servizio presso la sede di Bruxelles, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 334 e 335. 3. Il contingente di personale previsto per le aree territoriali polifunzionali e' determinato dal direttore regionale «Istituzionale ed enti locali», tenendo conto del personale assegnato alle strutture periferiche confluenti dalle rispettive direzioni regionali competenti per materia. 4. Ai dirigenti responsabili delle strutture territoriali polifunzionali sono attribuite, oltre le funzioni proprie di dirigente di area indicate nell'Art. 160, comma 1, anche le funzioni di rappresentanza della Regione sul territorio provinciale di riferimento, ai sensi dell'Art. 18, comma 4-bis, della legge di organizzazione. 5. Le strutture organizzative regionali presenti nel territorio di ciascuna provincia sono soggette al coordinamento funzionale da parte del dirigente responsabile della struttura territoriale polifunzionale di riferimento per quanto concerne il funzionamento generale e l'attivita' di rapporto, collaborazione, assistenza e consulenza agli enti locali, prevista dalle leggi regionali o attribuita dagli organi di governo, ovvero ogni altra attivita' correlata alla funzione di rappresentanza della Regione sul territorio provinciale. A tal fine i dirigenti di cui al comma 4 attivano, se necessari, i raccordi con le direzioni regionali competenti per materia. 6. Le medesime strutture organizzative regionali di cui al comma 4 operano, per quanto concerne le specifiche materie di competenza, sulla base delle disposizioni impartite dalle direzioni regionali di riferimento.