Art. 26. Posizioni dirigenziali individuali 1. Per lo svolgimento di compiti di staff, di direzione di programmi e progetti, di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o per l'esercizio di particolari attivita' non ricomprese in alcuna delle strutture organizzative, nonche' per l'esercizio di compiti istituzionali richiedenti la collaborazione di piu' dipartimenti, possono essere previste, con atto di organizzazione del direttore del dipartimento interessato, anche su proposta dei dirigenti delle strutture comprese nel medesimo dipartimento, posizioni dirigenziali individuali.