Art. 26.
                 Posizioni dirigenziali individuali
    1.  Per  lo  svolgimento  di  compiti  di  staff, di direzione di
programmi  e progetti, di funzioni ispettive, di consulenza, studio e
ricerca, o per l'esercizio di particolari attivita' non ricomprese in
alcuna  delle  strutture  organizzative,  nonche'  per l'esercizio di
compiti   istituzionali   richiedenti   la   collaborazione  di  piu'
dipartimenti, possono essere previste, con atto di organizzazione del
direttore   del  dipartimento  interessato,  anche  su  proposta  dei
dirigenti   delle   strutture  comprese  nel  medesimo  dipartimento,
posizioni dirigenziali individuali.