Art. 27.
Modalita' di istituzione, modifica, integrazione e soppressione delle
                              strutture
    1.  La modifica del numero dei dipartimenti e' disposta con legge
regionale.
    2.  All'istituzione,  modifica, integrazione o soppressione delle
strutture  di  cui  all'Art.  17, comma 1, lettere a), b), d) e f) si
provvede  con  le  procedure di modifica ed integrazione del presente
regolamento di cui all'Art. 561.
    3.  Il provvedimento istitutivo, modificativo o integrativo delle
strutture di cui al comma 2 contiene:
      a) la denominazione della struttura;
      b) l'indicazione   della   struttura   dalla  quale  dipendente
funzionalmente;
      c) l'indicazione  delle  eventuali  articolazioni  interne e le
relative denominazioni;
      d) la declaratoria delle funzioni;
      e) la  scheda  contenente i requisiti culturali e professionali
per la direzione della struttura;
      f) l'eventuale durata;
      g) il  contingente  di  personale  per le strutture direzionali
dipartimentali di staff.