Art. 27. Modalita' di istituzione, modifica, integrazione e soppressione delle strutture 1. La modifica del numero dei dipartimenti e' disposta con legge regionale. 2. All'istituzione, modifica, integrazione o soppressione delle strutture di cui all'Art. 17, comma 1, lettere a), b), d) e f) si provvede con le procedure di modifica ed integrazione del presente regolamento di cui all'Art. 561. 3. Il provvedimento istitutivo, modificativo o integrativo delle strutture di cui al comma 2 contiene: a) la denominazione della struttura; b) l'indicazione della struttura dalla quale dipendente funzionalmente; c) l'indicazione delle eventuali articolazioni interne e le relative denominazioni; d) la declaratoria delle funzioni; e) la scheda contenente i requisiti culturali e professionali per la direzione della struttura; f) l'eventuale durata; g) il contingente di personale per le strutture direzionali dipartimentali di staff.