Art. 28.
                            Organigramma
    1.   L'organigramma   rappresenta  la  mappatura  completa  delle
strutture  organizzative  di  cui  all'Art.  17 e delle strutture per
l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo strategico di cui
al titolo II.
    2.  L'organigramma  e' tenuto costantemente aggiornato a cura del
responsabile  della  specifica  struttura all'interno della direzione
regionale competente in materia di organizzazione ed e' pubblicizzato
attraverso internet e intranet.
      3. L'organigramma delle strutture organizzative per la gestione
degli  uffici  e  dei servizi della giunta e' riportato nell'allegato
B).