Art. 28. Organigramma 1. L'organigramma rappresenta la mappatura completa delle strutture organizzative di cui all'Art. 17 e delle strutture per l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo strategico di cui al titolo II. 2. L'organigramma e' tenuto costantemente aggiornato a cura del responsabile della specifica struttura all'interno della direzione regionale competente in materia di organizzazione ed e' pubblicizzato attraverso internet e intranet. 3. L'organigramma delle strutture organizzative per la gestione degli uffici e dei servizi della giunta e' riportato nell'allegato B).