Art. 13.
Esercizio delle professioni alpine ed organismi di autodisciplina
1. L'esercizio in Lombardia della professione di maestro di sci e
della professione di guida alpina, cosi' come descritte nelle leggi
8 marzo 1991, n. 81 (legge-quadro per la professione di maestro di
sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della
professione di guida alpina) e 2 gennaio 1989, n. 6 (ordinamento
della professione di guida alpina), e' subordinato al possesso
dell'abilitazione all'esercizio della rispettiva professione ed
all'iscrizione negli appositi albi regionali della Lombardia,
suddivisi per disciplina e grado di preparazione e tenuti dai
rispettivi collegi regionali di cui al comma 2. L'esercizio della
professione di accompagnatore di media montagna e' subordinato
all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal collegio
regionale lombardo delle guide alpine.
2. Sono istituiti, quali organismi di autodisciplina e di
auto-governo delle professioni di maestro di sci e guida alpina,
rispettivnmente, il collegio regionale lombardo dei maestri di sci ed
il collegio regionale lombardo delle guide alpine.
3. Sono organi di ciascun collegio:
a) l'assemblea;
b) il direttivo;
c) il presidente.
4. I collegi adottano i rispettivi regolamenti organizzativi e li
trasmettono alla giunta regionale per l'approvazione; le funzioni di
vigilanza su tali organismi sono svolte dalla direzione generale
regionale competente.
5. La giunta regionale puo' concedere ai collegi regionali
contributi per interventi di qualificazione, aggiornamento e
specializzazioni professionali e per la promozione e diffusione delle
attivita' di montagna e delle professioni alpine.
6. Con regolamento della giunta regionale sono definiti:
a) modalita', termini e condizioni per l'iscrizione agli albi
professionali o all'elenco speciale di cui al comma 1;
b) modalita' di formazione e di composizione del collegi di cui
al comma 2, la durata in carica degli organi ed ogni altro aspetto
della disciplina regionale dei collegi, la determinazione dei valori
minimi e massimi delle tariffe professionali;
c) le ipotesi di applicazione dell'istituto di denuncia di
inizio attivita' diverse da quelle disciplinate dall'Art. 15, in
particolare ai fini dell'esercizio temporaneo dell'attivita' di guida
alpina da parte di soggetto iscritto all'albo di altra Regione. Per
quanto non previsto dal regolamento trova applicazione la disciplina
di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n.
15 (legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa
mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di
semplificazione amministrativa e delegificazione);
d) le ipotesi di applicazione dell'istituto del silenzio
assenso, con particolare riguardo all'esercizio non saltuario
dell'attivita' di guida alpina da parte di cittadini di stati non
membri dell'UE, al trasferimento nell'albo professionale della
Lombardia di guide alpine e aspiranti guide iscritte all'albo di
altra regione, all'iscrizione nell'elenco speciale degli
accompagnatori di media montagna. Per quanto non previsto dal
regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 4 e
5 della legge regionale n. 15/2002.