Art. 13. Esercizio delle professioni alpine ed organismi di autodisciplina 1. L'esercizio in Lombardia della professione di maestro di sci e della professione di guida alpina, cosi' come descritte nelle leggi 8 marzo 1991, n. 81 (legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e 2 gennaio 1989, n. 6 (ordinamento della professione di guida alpina), e' subordinato al possesso dell'abilitazione all'esercizio della rispettiva professione ed all'iscrizione negli appositi albi regionali della Lombardia, suddivisi per disciplina e grado di preparazione e tenuti dai rispettivi collegi regionali di cui al comma 2. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna e' subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal collegio regionale lombardo delle guide alpine. 2. Sono istituiti, quali organismi di autodisciplina e di auto-governo delle professioni di maestro di sci e guida alpina, rispettivnmente, il collegio regionale lombardo dei maestri di sci ed il collegio regionale lombardo delle guide alpine. 3. Sono organi di ciascun collegio: a) l'assemblea; b) il direttivo; c) il presidente. 4. I collegi adottano i rispettivi regolamenti organizzativi e li trasmettono alla giunta regionale per l'approvazione; le funzioni di vigilanza su tali organismi sono svolte dalla direzione generale regionale competente. 5. La giunta regionale puo' concedere ai collegi regionali contributi per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazioni professionali e per la promozione e diffusione delle attivita' di montagna e delle professioni alpine. 6. Con regolamento della giunta regionale sono definiti: a) modalita', termini e condizioni per l'iscrizione agli albi professionali o all'elenco speciale di cui al comma 1; b) modalita' di formazione e di composizione del collegi di cui al comma 2, la durata in carica degli organi ed ogni altro aspetto della disciplina regionale dei collegi, la determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali; c) le ipotesi di applicazione dell'istituto di denuncia di inizio attivita' diverse da quelle disciplinate dall'Art. 15, in particolare ai fini dell'esercizio temporaneo dell'attivita' di guida alpina da parte di soggetto iscritto all'albo di altra Regione. Per quanto non previsto dal regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione); d) le ipotesi di applicazione dell'istituto del silenzio assenso, con particolare riguardo all'esercizio non saltuario dell'attivita' di guida alpina da parte di cittadini di stati non membri dell'UE, al trasferimento nell'albo professionale della Lombardia di guide alpine e aspiranti guide iscritte all'albo di altra regione, all'iscrizione nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna. Per quanto non previsto dal regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 15/2002.