Art. 14.
Corsi  di  formazione  ed  esami  di  abilitazione.  Aggiornamenti  e
                          specializzazioni
    1.  L'abilitazione  tecnica  all'esercizio  delle  professioni di
maestro di sci, di guida alpina e di accompagnatore di media montagna
si  consegue  mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici
di   formazione,   organizzati  dalla  direzione  generale  regionale
competente,   ed   attraverso  il  superamento  dei  relativi  esami.
L'abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  e'  rilasciata dal
dirigente regionale competente.
    2.  La  Regione  organizza  corsi  di formazione finalizzati alla
preparazione  degli  esami  di abilitazione, corsi di aggiornamento e
corsi  di specializzazione per l'esercizio delle seguenti professioni
alpine:
        a) maestri  di  sci  per  la disciplina alpina, per lo sci da
fondo,  per  la pratica dello snowboard e per attivita' assimilabili,
con  la  collaborazione  del  rispettivo collegio di cui all'Art. 13,
comma  2,  nonche'  degli  organi  tecnici della federazione italiana
sport invernali (FISI);
      b) guide  alpine per i diversi gradi di aspirante-guida alpina,
guida  alpina-maestro di alpinismo, accompagnatore di media montagna,
e  per  attivita'  assimilabili, con la collaborazione del rispettivo
collegio di cui all'Art. 13, comma 2.
    3.  I  maestri  di  sci,  le guide alpine e gli accompagnatori di
media  montagna hanno l'obbligo, per poter esercitare la professione,
di  frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento inerente alla
propria   disciplina.   Sono  esonerati  i  maestri-istruttori  degli
aspiranti  maestri  di  sci  in  regola con gli aggiornamenti annuali
FISI, le guide alpine maestri di alpinismo in possesso del diploma di
istruttore  di  guida  alpina, le aspiranti guide alpine che superino
nel   periodo   considerato   l'esame   di   abilitazione  per  guide
alpine-maestri   di   alpinismo.   La   partecipazione  ai  corsi  di
specializzazione e' facoltativa.
    4.  La  periodicita'  dei  corsi di abilitazione, aggiornamento e
specializzazione,   le  modalita'  di  nomina  e  composizione  delle
commissioni  per gli esami di abilitazione alle professioni e per gli
esami finali dei corsi di specializzazione, la disciplina delle prove
di  esame,  la  determinazione  della quota di iscrizione per ciascun
corso,   dei  compensi  ed  i  rimborsi  spese  ai  componenti  delle
commissioni sono stabiliti con regolamento della giunta regionale.
    5.  La  direzione  generale regionale competente e' autorizzata a
stipulare   polizze  di  assicurazione  a  favore  dei  membri  delle
commissioni  esaminatrici, degli insegnanti e degli allievi dei corsi
di abilitazione, aggiornamento e specializzazione per infortuni e per
i   rischi   derivanti   da   responsabilita'   civile  verso  terzi,
limitatamente al periodo di svolgimento dei corsi medesimi.