Art. 14. Corsi di formazione ed esami di abilitazione. Aggiornamenti e specializzazioni 1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni di maestro di sci, di guida alpina e di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di formazione, organizzati dalla direzione generale regionale competente, ed attraverso il superamento dei relativi esami. L'abilitazione all'esercizio delle professioni e' rilasciata dal dirigente regionale competente. 2. La Regione organizza corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione per l'esercizio delle seguenti professioni alpine: a) maestri di sci per la disciplina alpina, per lo sci da fondo, per la pratica dello snowboard e per attivita' assimilabili, con la collaborazione del rispettivo collegio di cui all'Art. 13, comma 2, nonche' degli organi tecnici della federazione italiana sport invernali (FISI); b) guide alpine per i diversi gradi di aspirante-guida alpina, guida alpina-maestro di alpinismo, accompagnatore di media montagna, e per attivita' assimilabili, con la collaborazione del rispettivo collegio di cui all'Art. 13, comma 2. 3. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna hanno l'obbligo, per poter esercitare la professione, di frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento inerente alla propria disciplina. Sono esonerati i maestri-istruttori degli aspiranti maestri di sci in regola con gli aggiornamenti annuali FISI, le guide alpine maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di guida alpina, le aspiranti guide alpine che superino nel periodo considerato l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo. La partecipazione ai corsi di specializzazione e' facoltativa. 4. La periodicita' dei corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazione, le modalita' di nomina e composizione delle commissioni per gli esami di abilitazione alle professioni e per gli esami finali dei corsi di specializzazione, la disciplina delle prove di esame, la determinazione della quota di iscrizione per ciascun corso, dei compensi ed i rimborsi spese ai componenti delle commissioni sono stabiliti con regolamento della giunta regionale. 5. La direzione generale regionale competente e' autorizzata a stipulare polizze di assicurazione a favore dei membri delle commissioni esaminatrici, degli insegnanti e degli allievi dei corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazione per infortuni e per i rischi derivanti da responsabilita' civile verso terzi, limitatamente al periodo di svolgimento dei corsi medesimi.