Art. 15. Scuole di sci e di alpinismo 1. L'apertura e l'esercizio di scuole invernali o estive per l'insegnamento della pratica dello sci e di scuole di alpinismo o di sci alpinismo possono essere effettuati decorsi novanta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attivita' da parte dell'interessato alla direzione generale competente; la denuncia deve attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti indicati da apposito provvedimento della giunta regionale. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 15/2002. 2. Le funzioni di vigilanza sulle scuole sono esercitate dalle province e dai collegi regionali di cui all'Art. 13, comma 2. 3. Il Club Alpino Italiano (CAI) conserva, con le prescrizioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (ordinamento della professione di guida alpina), la facolta' di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.