Art. 15.
Scuole di sci e di alpinismo
1. L'apertura e l'esercizio di scuole invernali o estive per
l'insegnamento della pratica dello sci e di scuole di alpinismo o di
sci alpinismo possono essere effettuati decorsi novanta giorni dalla
presentazione della denuncia di inizio attivita' da parte
dell'interessato alla direzione generale competente; la denuncia deve
attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti indicati da
apposito provvedimento della giunta regionale. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale n.
15/2002.
2. Le funzioni di vigilanza sulle scuole sono esercitate dalle
province e dai collegi regionali di cui all'Art. 13, comma 2.
3. Il Club Alpino Italiano (CAI) conserva, con le prescrizioni di
cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (ordinamento della professione di
guida alpina), la facolta' di organizzare scuole e corsi di
addestramento a carattere non professionale per le attivita'
alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche,
naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.