Art. 15.
                    Scuole di sci e di alpinismo
    1.  L'apertura  e  l'esercizio  di  scuole invernali o estive per
l'insegnamento  della pratica dello sci e di scuole di alpinismo o di
sci  alpinismo possono essere effettuati decorsi novanta giorni dalla
presentazione   della   denuncia   di   inizio   attivita'  da  parte
dell'interessato alla direzione generale competente; la denuncia deve
attestare  l'esistenza  dei  presupposti  e dei requisiti indicati da
apposito  provvedimento  della  giunta  regionale.  Si  applicano  le
disposizioni  di  cui  agli  articoli 3  e 5 della legge regionale n.
15/2002.
    2.  Le  funzioni  di vigilanza sulle scuole sono esercitate dalle
province e dai collegi regionali di cui all'Art. 13, comma 2.
    3. Il Club Alpino Italiano (CAI) conserva, con le prescrizioni di
cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (ordinamento della professione di
guida   alpina),  la  facolta'  di  organizzare  scuole  e  corsi  di
addestramento   a   carattere  non  professionale  per  le  attivita'
alpinistiche,   sci-alpinistiche,   escursionistiche,  speleologiche,
naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.