Art. 16.
Aree sciabili
1. La giunta regionale individua le aree sciabili e gli ambiti
territoriali entro i quali e' possibile la realizzazione di piste
sciabili, in conformita' agli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, nonche' a specifiche previsioni e piani
predisposti dalle comunita' montane. Le aree sciabili individuate
dalla giunta regionale sono considerate di pubblica utilita'.
2. La giunta regionale costituisce con proprio atto un comitato
consultivo per le piste sciabili, determinandone composizione e
funzionamento, quale organismo che esprime parere tecnico sulle aree
sciabili e sugli ambiti territoriali di cui al comma 1; con il
medesimo provvedimento vengono definiti la composizione ed i compiti
delle commissioni tecniche per le piste da sci da istituirsi presso
ciascuna comunita' montana.
3. Al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza
della circolazione, le piste vengono classificate e dotate della
necessaria segnaletica secondo le caratteristiche tecniche ed i
requisiti da definirsi con apposite disposizioni approvate con
regolamento della giunta regionale. Con lo stesso provvedimento
vengono definite le disposizioni per la manutenzione e la
sorveglianza delle piste da sci. Le piste devono essere situate in
zone non soggette a pericolo di frane e valanghe e, comunque, devono
essere protette da tali pericoli e risultare idonee sotto l'aspetto
idrogeologico.
4. La predisposizione delle piste da sci e la loro apertura al
pubblico e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla competente
comunita' montana d'intesa con i comuni interessati, acquisito il
parere della commissione tecnica per le piste da sci; il suddetto
provvedimento autorizzativo e' trasmesso in copia alla competente
direzione generale della giunta regionale.
5. L'esercente la pista deve stipulare un contratto a copertura
dei rischi per possibili danni agli utenti; il contratto di
assicurazione e' esibito alla comunita' montana all'atto della
presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 4. Per
la manutenzione delle piste da sci, nonche' per il soccorso da
prestarsi in caso di incidenti agli utenti, e' fatto obbligo agli
esercenti di istituire un apposito servizio piste e soccorso dotato
della necessaria attrezzatura ed autorizzazione sanitaria. L'utilizzo
delle piste a scopo agonistico e' subordinato alla omologazione
rilasciata dal CONI ai sensi dell'Art. 56, lettera b) del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della
delega di cui all'Art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
6. Fino alla data di approvazione delle aree sciabili e degli
ambiti territoriali di cui al comma 1, ciascuna comunita' montana
puo' rilasciare, acquisito il parere della propria commissione
tecnica, l'autorizzazione provvisoria all'apprestamento delle singole
piste nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, purche' le stesse
siano previste dalla pianificazione urbanistica vigente.