Art. 16.
                            Aree sciabili
    1.  La  giunta  regionale individua le aree sciabili e gli ambiti
territoriali  entro  i  quali  e' possibile la realizzazione di piste
sciabili,   in   conformita'   agli   strumenti   di   pianificazione
territoriale  e  urbanistica, nonche' a specifiche previsioni e piani
predisposti  dalle  comunita'  montane.  Le aree sciabili individuate
dalla giunta regionale sono considerate di pubblica utilita'.
    2.  La  giunta regionale costituisce con proprio atto un comitato
consultivo  per  le  piste  sciabili,  determinandone  composizione e
funzionamento,  quale organismo che esprime parere tecnico sulle aree
sciabili  e  sugli  ambiti  territoriali  di  cui  al comma 1; con il
medesimo  provvedimento vengono definiti la composizione ed i compiti
delle  commissioni  tecniche per le piste da sci da istituirsi presso
ciascuna comunita' montana.
    3.  Al  fine  di  assicurare  le migliori condizioni di sicurezza
della  circolazione,  le  piste  vengono  classificate e dotate della
necessaria  segnaletica  secondo  le  caratteristiche  tecniche  ed i
requisiti  da  definirsi  con  apposite  disposizioni  approvate  con
regolamento  della  giunta  regionale.  Con  lo  stesso provvedimento
vengono   definite   le   disposizioni   per  la  manutenzione  e  la
sorveglianza  delle  piste  da sci. Le piste devono essere situate in
zone  non soggette a pericolo di frane e valanghe e, comunque, devono
essere  protette  da tali pericoli e risultare idonee sotto l'aspetto
idrogeologico.
    4.  La  predisposizione  delle piste da sci e la loro apertura al
pubblico  e'  soggetta  ad autorizzazione rilasciata dalla competente
comunita'  montana  d'intesa  con  i comuni interessati, acquisito il
parere  della  commissione  tecnica  per le piste da sci; il suddetto
provvedimento  autorizzativo  e'  trasmesso  in copia alla competente
direzione generale della giunta regionale.
    5.  L'esercente  la pista deve stipulare un contratto a copertura
dei   rischi  per  possibili  danni  agli  utenti;  il  contratto  di
assicurazione  e'  esibito  alla  comunita'  montana  all'atto  della
presentazione  della domanda di autorizzazione di cui al comma 4. Per
la  manutenzione  delle  piste  da  sci,  nonche'  per il soccorso da
prestarsi  in  caso  di  incidenti agli utenti, e' fatto obbligo agli
esercenti  di  istituire un apposito servizio piste e soccorso dotato
della necessaria attrezzatura ed autorizzazione sanitaria. L'utilizzo
delle  piste  a  scopo  agonistico  e'  subordinato alla omologazione
rilasciata dal CONI ai sensi dell'Art. 56, lettera b) del decreto del
Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della
delega di cui all'Art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
    6.  Fino  alla  data  di approvazione delle aree sciabili e degli
ambiti  territoriali  di  cui  al comma 1, ciascuna comunita' montana
puo'  rilasciare,  acquisito  il  parere  della  propria  commissione
tecnica, l'autorizzazione provvisoria all'apprestamento delle singole
piste  nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, purche' le stesse
siano previste dalla pianificazione urbanistica vigente.