Art. 16. Aree sciabili 1. La giunta regionale individua le aree sciabili e gli ambiti territoriali entro i quali e' possibile la realizzazione di piste sciabili, in conformita' agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonche' a specifiche previsioni e piani predisposti dalle comunita' montane. Le aree sciabili individuate dalla giunta regionale sono considerate di pubblica utilita'. 2. La giunta regionale costituisce con proprio atto un comitato consultivo per le piste sciabili, determinandone composizione e funzionamento, quale organismo che esprime parere tecnico sulle aree sciabili e sugli ambiti territoriali di cui al comma 1; con il medesimo provvedimento vengono definiti la composizione ed i compiti delle commissioni tecniche per le piste da sci da istituirsi presso ciascuna comunita' montana. 3. Al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, le piste vengono classificate e dotate della necessaria segnaletica secondo le caratteristiche tecniche ed i requisiti da definirsi con apposite disposizioni approvate con regolamento della giunta regionale. Con lo stesso provvedimento vengono definite le disposizioni per la manutenzione e la sorveglianza delle piste da sci. Le piste devono essere situate in zone non soggette a pericolo di frane e valanghe e, comunque, devono essere protette da tali pericoli e risultare idonee sotto l'aspetto idrogeologico. 4. La predisposizione delle piste da sci e la loro apertura al pubblico e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla competente comunita' montana d'intesa con i comuni interessati, acquisito il parere della commissione tecnica per le piste da sci; il suddetto provvedimento autorizzativo e' trasmesso in copia alla competente direzione generale della giunta regionale. 5. L'esercente la pista deve stipulare un contratto a copertura dei rischi per possibili danni agli utenti; il contratto di assicurazione e' esibito alla comunita' montana all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 4. Per la manutenzione delle piste da sci, nonche' per il soccorso da prestarsi in caso di incidenti agli utenti, e' fatto obbligo agli esercenti di istituire un apposito servizio piste e soccorso dotato della necessaria attrezzatura ed autorizzazione sanitaria. L'utilizzo delle piste a scopo agonistico e' subordinato alla omologazione rilasciata dal CONI ai sensi dell'Art. 56, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della delega di cui all'Art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382). 6. Fino alla data di approvazione delle aree sciabili e degli ambiti territoriali di cui al comma 1, ciascuna comunita' montana puo' rilasciare, acquisito il parere della propria commissione tecnica, l'autorizzazione provvisoria all'apprestamento delle singole piste nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, purche' le stesse siano previste dalla pianificazione urbanistica vigente.