Art. 17. Soccorso alpino e servizi valanghe 1. Il dirigeate regionale competente, in conformita' alle determinazioni della giunta regionale di cui all'Art. 4, comma 1, lettera e), concede alle comunita' montane, alle delegazioni di zona del corpo nazionale di soccorso alpino ed al servizio valanghe regionale i contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e delle attivita' delle squadre di soccorso alpino ed all'organizzazione dei servizi valanghe nel territorio regionale.