Art. 17.
Soccorso alpino e servizi valanghe
1. Il dirigeate regionale competente, in conformita' alle
determinazioni della giunta regionale di cui all'Art. 4, comma 1,
lettera e), concede alle comunita' montane, alle delegazioni di zona
del corpo nazionale di soccorso alpino ed al servizio valanghe
regionale i contributi finalizzati al potenziamento delle
attrezzature e delle attivita' delle squadre di soccorso alpino ed
all'organizzazione dei servizi valanghe nel territorio regionale.