Art. 32.
Disciplina   degli   allevamenti  di  fauna  selvatica  per  fini  di
                            ripopolamento
    1.  Gli  allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento
sono  destinati  alla  produzione di specie tipiche nazionali per uso
venatorio.
    2.  Gli  allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento
sono segnalati lungo il confine delle recinzioni perimetrali, secondo
le  modalita'  dell'Art.  26  della  legge  regionale  n. 3/1994, con
tabelle che recano la scritta «Allevamento di fauna selvatica a scopo
di ripopolamento - Divieto di caccia».
    3.  Gli  allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento
che  hanno  una  recinzione  inferiore  ai 3 ettari possono avere una
fascia  di  rispetto  di  100 metri, nella quale e' vietata la caccia
vagante.
    4.   Negli   allevamenti   di   fauna   selvatica   per  fini  di
ripopolamento:
      a) devono essere utilizzate specifiche strutture ed impianti di
allevamento (incubatrici, parchetti, voliere, ecc.);
      b) deve essere mantenuta una densita' di capi limitata, secondo
i rapporti minimi fissati dall'INFS e di seguito indicati:
        1) per  il  fagiano:  dai trenta ai sessanta giorni 0,5 metri
quadri/capo, oltre i sessanta giorni un metro quadro/capo;
        2) per  le  pernici: dai trenta ai sessanta giorni 0,25 metri
quadri/capo, oltre i sessanta giorni un metro quadro/capo;
        3) per le lepri in recinto: 100 metri quadri/capo;
        4) per gli ungulati in recinto: 5.000 metri quadri/capo.
    5.  L'allevamento  per  fini  di ripopolamento di tutte le specie
selvatiche  e'  soggetto  alle  disposizioni previste dalla normativa
vigente in materia sanitaria.
    6.  Il  titolare  dell'allevamento di fauna selvatica per fini di
ripopolamento  deve  tenere  un  apposito  registro,  vidimato  dalla
provincia, nel quale sono indicati:
      a) il numero di riproduttori e loro origine;
      b) la natalita';
      c) la mortalita';
      d) le cessioni;
      e) gli eventi patologici significativi;
      f) i controlli sanitari ed amministrativi eseguiti.
    7. Per la lepre in recinto i dati di cui al comma 6, lettere b) e
c) possono non essere indicati.