Art. 32. Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento 1. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono destinati alla produzione di specie tipiche nazionali per uso venatorio. 2. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono segnalati lungo il confine delle recinzioni perimetrali, secondo le modalita' dell'Art. 26 della legge regionale n. 3/1994, con tabelle che recano la scritta «Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento - Divieto di caccia». 3. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento che hanno una recinzione inferiore ai 3 ettari possono avere una fascia di rispetto di 100 metri, nella quale e' vietata la caccia vagante. 4. Negli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento: a) devono essere utilizzate specifiche strutture ed impianti di allevamento (incubatrici, parchetti, voliere, ecc.); b) deve essere mantenuta una densita' di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'INFS e di seguito indicati: 1) per il fagiano: dai trenta ai sessanta giorni 0,5 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni un metro quadro/capo; 2) per le pernici: dai trenta ai sessanta giorni 0,25 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni un metro quadro/capo; 3) per le lepri in recinto: 100 metri quadri/capo; 4) per gli ungulati in recinto: 5.000 metri quadri/capo. 5. L'allevamento per fini di ripopolamento di tutte le specie selvatiche e' soggetto alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia sanitaria. 6. Il titolare dell'allevamento di fauna selvatica per fini di ripopolamento deve tenere un apposito registro, vidimato dalla provincia, nel quale sono indicati: a) il numero di riproduttori e loro origine; b) la natalita'; c) la mortalita'; d) le cessioni; e) gli eventi patologici significativi; f) i controlli sanitari ed amministrativi eseguiti. 7. Per la lepre in recinto i dati di cui al comma 6, lettere b) e c) possono non essere indicati.