Art. 13.
Disposizioni  per  il  rilascio  delle  concessioni di costruzione ed
             esercizio di autostrade e strade regionali.

    1.  La  Regione  provvede,  ai  sensi  dell'articolo 22, comma 1,
lettera f), al rilascio della concessione di costruzione ed esercizio
di  autostrade  e  strade  regionali,  inserite  nel programma di cui
all'art. 2, ed alla determinazione delle tariffe relative.
    2.  La  giunta regionale con deliberazione, ai sensi dell'art. 3,
comma  2,  della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della
legislazione  regionale  in  materia  di organizzazione e personale),
definisce  i  criteri  dell'affidamento,  in  applicazione  di quanto
disposto  in  materia  dagli articoli 37 bis, e seguenti, della legge
11 febbraio   1994,  n.  109  (legge  quadro  in  materia  di  lavori
pubblici).
    3. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo,
la  struttura  regionale competente all'adozione del provvedimento di
concessione, fermo restando il procedimento di cui agli articoli 37 e
seguenti   della  legge  n.  109/1994,  si  avvale  di  una  apposita
commissione  interdisciplinare,  costituita  dai  responsabili  delle
strutture regionali interessate dal procedimento stesso.