Art. 13. Disposizioni per il rilascio delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali. 1. La Regione provvede, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera f), al rilascio della concessione di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali, inserite nel programma di cui all'art. 2, ed alla determinazione delle tariffe relative. 2. La giunta regionale con deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), definisce i criteri dell'affidamento, in applicazione di quanto disposto in materia dagli articoli 37 bis, e seguenti, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici). 3. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, la struttura regionale competente all'adozione del provvedimento di concessione, fermo restando il procedimento di cui agli articoli 37 e seguenti della legge n. 109/1994, si avvale di una apposita commissione interdisciplinare, costituita dai responsabili delle strutture regionali interessate dal procedimento stesso.