Art. 10. Impianto di distribuzione ad uso privato 1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacita' di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegate a serbatoi, utilizzato esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprieta' di imprese produttive o di servizio con almeno cinque automezzi, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, e ubicato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili. 2. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante alle imprese produttive o di servizio con almeno cinque automezzi e' rilasciata alle stesse condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti stradali di distribuzione carburanti. 3. Per gli impianti esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta l'autorizzazione comunale entro sessanta giorni, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 19.