Art. 10.
              Impianto di distribuzione ad uso privato
    1. Per  impianto  di distribuzione carburanti per autotrazione ad
uso   privato   si   intende  un  autonomo  complesso  costituito  da
attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacita' di erogazione di
carburanti  per  uso di autotrazione collegate a serbatoi, utilizzato
esclusivamente  per  il  rifornimento di autoveicoli di proprieta' di
imprese  produttive  o  di  servizio  con almeno cinque automezzi, ad
eccezione delle amministrazioni dello Stato, e ubicato all'interno di
stabilimenti, cantieri, magazzini e simili.
    2. L'autorizzazione  per  l'installazione  e l'esercizio di nuovi
impianti  ad  uso  privato  per  la  distribuzione di carburante alle
imprese  produttive  o  di  servizio  con  almeno cinque automezzi e'
rilasciata  alle  stesse  condizioni  e nel rispetto della disciplina
applicabile per gli impianti stradali di distribuzione carburanti.
    3. Per  gli  impianti  esistenti, sprovvisti della autorizzazione
comunale  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, deve
essere  richiesta  l'autorizzazione  comunale  entro sessanta giorni,
pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 19.