Art. 12. Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali 1. Per il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire, al comune ove e' localizzato l'impianto presso il quale intendono effettuare i rifornimenti, idonea autocertificazione attestante la proprieta' di mezzi o impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali. Il comune, sulla base di tale autocertificazione, rilascia l'attestazione contenente l'indicazione dell'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorita' sanitaria. 2. Il comune puo' accertare che gli utenti che hanno richiesto l'attestazione di cui al comma 1 siano in possesso di mezzi o impianti rifornibili solo sul posto di lavoro. 3. Le attestazioni rilasciate dal comune hanno validita' di un anno e possono essere rinnovate.