Art. 12.
  Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali
    1. Per  il  prelievo  di  carburanti  in  recipienti  presso  gli
impianti  stradali  gli  utenti interessati devono fornire, al comune
ove  e' localizzato l'impianto presso il quale intendono effettuare i
rifornimenti,  idonea  autocertificazione attestante la proprieta' di
mezzi  o  impianti  non rifornibili di carburante direttamente presso
gli    impianti   stradali.   Il   comune,   sulla   base   di   tale
autocertificazione,  rilascia l'attestazione contenente l'indicazione
dell'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti
e le eventuali prescrizioni dell'autorita' sanitaria.
    2. Il  comune  puo'  accertare che gli utenti che hanno richiesto
l'attestazione  di  cui  al  comma 1  siano  in  possesso  di mezzi o
impianti rifornibili solo sul posto di lavoro.
    3. Le  attestazioni  rilasciate  dal comune hanno validita' di un
anno e possono essere rinnovate.