Art. 12. Attribuzioni del Presidente della giunta regionale 1. Il presidente della giunta regionale al verificarsi dell'emergenza per eventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), che per gravita' ed estensione territoriale coinvolgono piu' di una provincia, assume il coordinamento attraverso il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle attivita' intraprese dalle singole province. 2. Il presidente della giunta regionale, d'intesa con le province territorialmente interessate, e sulla base delle indicazioni fornite dall'unita' di crisi regionale di cui all'art. 17, assume le iniziative ed i provvedimenti necessari in relazione alla portata dell'evento. 3. Il presidente della giunta regionale, qualora ricorrano le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, chiede la dichiarazione formale dello stato di emergenza, per il territorio interessato dall'evento calamitoso, ai sensi dell'art. 107, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998 e del decreto-legge n. 343/2001 convertito dalla legge n. 401/2001.