Art. 12.
         Attribuzioni del Presidente della giunta regionale
    1.   Il   presidente   della   giunta  regionale  al  verificarsi
dell'emergenza per eventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), che
per  gravita'  ed  estensione  territoriale  coinvolgono  piu' di una
provincia,   assume   il   coordinamento   attraverso   il  raccordo,
l'armonizzazione  e  l'unificazione  delle attivita' intraprese dalle
singole province.
    2. Il presidente della giunta regionale, d'intesa con le province
territorialmente  interessate, e sulla base delle indicazioni fornite
dall'unita'  di  crisi  regionale  di  cui  all'art.  17,  assume  le
iniziative  ed  i  provvedimenti  necessari in relazione alla portata
dell'evento.
    3.  Il  presidente  della  giunta regionale, qualora ricorrano le
condizioni  per  richiedere  interventi  straordinari  da parte dello
Stato,  chiede la dichiarazione formale dello stato di emergenza, per
il  territorio interessato dall'evento calamitoso, ai sensi dell'art.
107,  comma  1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998 e del
decreto-legge n. 343/2001 convertito dalla legge n. 401/2001.