Art. 18.
                          Norme transitorie
    1.   In  sede  di  prima  applicazione  la  giunta  regionale  e'
autorizzata  ad  approvare  il  piano  annuale delle attivita' di cui
all'Art.  10  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  anche  in  assenza  di  approvazione  da  parte del
consiglio regionale del piano triennale di cui all'Art. 9.
    2. In sede di prima applicazione della presente legge, provvedono
alle  designazioni  di  cui  all'Art.  12,  comma  1,  lettera j), le
associazioni  che  risultano iscritte nel registro di cui all'Art. 16
della  scadenza  del  terzo  mese  dall'entrata in vigore della legge
stessa.