Art. 19.
                             Abrogazioni
    1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
      a) 26 aprile 1990, n. 38;
      b) 30 settembre 1995, n. 60.
    2.  Sono  fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti
dall'applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1.